Vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche

La regolamentazione normativa della somministrazione di bevande alcoliche in luoghi pubblici

18 Gennaio 2024
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L’art. 87 del TULPS prevede: “È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.”

L’art. 176 del regolamento di esecuzione del TULPS specifica però: “Agli effetti dell’art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all’art. 89 della legge (superalcoliche), ed a litri 0,33 per le altre. Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.”

Il commercio su aree pubbliche, ai sensi del d.lgs. n. 114/1998, è “l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte”.

Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, disciplina il commercio su aree pubbliche svolto:

  1. su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  2. su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L’art. 87 del TULPS vieta la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, e quindi senz’altro vieta la forma itinerante. Non si può invece considerare “ambulante” l’attività esercitata da un chiosco su posteggio decennale.

Tuttavia, l’art. 30, comma 5 del d.lgs. 114/1998 fa salvo il “divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, comma 1 del Regolamento…”. Vale a dire che l’art. 30 vieta la somministrazione di alcoolici, e consente unicamente la vendita in determinati recipienti chiusi.

Per le strutture con posteggio decennale autorizzate ai sensi del d.lgs. n. 114/1998, si può giungere alla seguente conclusione:

  1. la somministrazione e la vendita per il consumo interno al chiosco è sempre vietata;
  2. la vendita per asporto di bevande alcooliche in recipienti sigillati di capacità inferiore a l. 0,33 è vietata;
  3. la vendita per asporto di bevande alcooliche in recipienti sigillati di capacità pari o superiore a l. 0,33 è ammessa.

Non essendo prevista una specifica sanzione, deve essere applicato l’art. 17 del TULPS, che prevede una sanzione amministrativa di competenza del Prefetto.

Successivamente è intervenuto l’art. 23 della legge 7 luglio 2009, n. 88 il quale, “in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol”, ha inserito nella legge 30 marzo 2001, n. 125, il nuovo art. 14-bis per stabilire che:

  1. la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’art. 86, primo comma, del TULPS;
  2. chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Per queste violazioni è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. Sono escluse dal divieto e sono quindi lecite la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.

Va evidenziato come la legge richiede la “licenza di cui all’art. 86 TULPS” da tempo non più esistente in quanto sostituita dall’autorizzazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e poi dalla normativa regionale con la riforma dell’art. 117 della Carta Costituzionale.

A tal proposito la norma va interpretata nel senso che è consentita la vendita e la somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici solo se pertinenti agli esercizi elencati all’art. 86 TULPS, cioè “trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche”.

Tra gli “altri esercizi” vanno evidentemente ricompresi tutti quelli che hanno ottenuto un titolo abilitativo dal Comune, anche temporanea, per la vendita e la somministrazione di alcolici.

In questo contesto si è inserito il Ministero dello Sviluppo economico che ha emanato la circolare n. 69837 del 30 luglio 2009, in cui afferma di ritenere che “nulla sia stato innovato dall’introduzione della norma di cui all’art. 23”.

 

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