Nel “decreto anticrisi” n. 78/2009, la legge di conversione n. 102/2009 aveva inserito all’art. 17 il comma 30-ter (c.d. “Lodo Bernardo”), in base al quale le procure della Corte dei conti possono esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine causato alla P.A. “nei soli casi e nei modi previsti” dall’art. 7 della legge n. 97/2001, vale a dire nei soli casi in cui il dipendente sia stato condannato, con sentenza irrevocabile, per uno dei delitti di cui al Capo I, Titolo II del codice penale, cioè quelli commessi contro la P.A. da pubblici ufficiali (artt. 314-335-bis c.p.).
La stessa disposizione, conseguentemente, dispone la sospensione, fino alla conclusione del procedimento penale, del termine quinquennale di prescrizione per l’azione di risarcimento del danno erariale e sancisce, al contempo, la nullità di qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione di questa previsione.
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