Violazioni al T.U.L.P.S.

Articolo 8 – Delle autorizzazioni di polizia

21 Aprile 2022
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Articolo T.U.L.P.S.

 

Articolo 8 – Delle autorizzazioni di polizia

TITOLO I – Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo III – Delle autorizzazioni di polizia

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere la approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l’autorizzazione.

 

Violazione

 

Rappresentanza non autorizzata

Quale titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e/o bevande esercitava l’attività a mezzo di un rappresentante non autorizzato, identificato per _________________________

 

 

Sanzioni

 

  • sanzione pecuniaria: da € 516 a € 3.098 pagamento in misura ridotta € 1.032
  • sanzioni accessorie (art. 17-quater t.u.l.p.s.): eventuale sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi
  • misure interdittive (art. 17-ter t.u.l.p.s.): eventuale sospensione dell’attività per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni e comunque per un periodo non superiore a tre mesi ordinata dal Sindaco (Dirigente)

 

Atti da Redigere

 

  • verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
  • verbale di accertata violazione
  • comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
  • eventuale ordinanza di sospensione dell’attività

 

Note Operative

 

a) Nel verbale occorre fare riferimento anche all’art. 86 del T.U.L.P.S. in quanto solo se l’art. 8 del citato T.U. è riferibile ad una delle attività indicate nell’art. 17-bis del T.U. si intende depenalizzato

 

Autorità amministrativa competente

 

Prefetto

 

Devoluzione dei proventi

 

Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi

 

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