La recente sentenza n. 263 del TAR Bari fa chiarezza sul rapporto tra le semplificazioni procedurali della Zona Economica Speciale (ZES) per il Mezzogiorno e il potere di pianificazione degli enti locali. Il principio cardine è netto: la ZES non è un “passaporto” per scavalcare i Piani Regolatori Generali (PRG).
Nessun automatismo per le varianti urbanistiche
Non esiste un diritto incondizionato dell’impresa a ottenere una variante urbanistica solo perché il progetto rientra nelle procedure ZES. La variante resta una misura eccezionale e straordinaria.
Per l’impresa, la modifica della destinazione d’uso di un’area è una mera aspettativa; per il Comune, è una scelta discrezionale figlia di una valutazione ponderata degli interessi pubblici.
In sostanza la deroga al PRG è ammissibile solo se l’intervento non permette altre soluzioni concrete e se non danneggia l’assetto del territorio.
L’autonomia comunale resta integra
Nonostante la legge (L. 162/23 e successiva L. 171/25) punti sull’accelerazione dei tempi — fissando in 30 e 45 giorni, a seconda della tipologia di enti coinvolti- il termine massimo per le Conferenze di Servizi con l’applicazione del silenzio-assenso, l’autonomia decisionale dei Comuni non viene meno.
Nel senso che il Comune può legittimamente opporsi a un progetto se dimostra che nel PRG sono già presenti zone compatibili con l’investimento proposto.
Punto fermo della questione, infatti, è che l’ente locale rimane il titolare della visione strategica del territorio, specialmente per quanto riguarda le nuove edificazioni.
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