Vendita al minuto di bevande alcoliche – Esclusione dall’obbligo di denuncia

 

Con l’approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 4/8/2017, n. 124 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14/8/2017, n.  189, sono stati esclusi (comma 178 dell’art. 1 del provvedimento) esplicitamente dall’obbligo  della denuncia gli esercizi pubblici, gli  esercizi di intrattenimento al pubblico, gli esercizi ricettivi ed i  rifugi alpini.

 

L’Agenzia delle dogane dell’Emilia Romagna ha comunicato …

COMUNICAZIONE PER  LA VENDITA AL MINUTO DI ALCOLICI

Vi informiamo  che  il comma 178 della legge 4/8/2017, n. 124 (in vigore dal 29 agosto) , modificando il comma 2 dell’art. 29 del Testo unico delle accise  approvato con il D.Lgs. n. 504/1995, esclude dall’obbligo della denuncia – previsto per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa (già assorbito, per la minuta vendita, dalla comunicazione di inizio attività al SUAP per effetto del D.Lgs. n. 222/2016) – e quindi dall’obbligo di munirsi della licenza fiscale, “gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini”.

Si precisa  che nelle allegate  schede di lettura dell’A.S. n. 2085-B (diventato legge n. 124/2017) relativamente al comma 178 per pubblico esercizio si fa riferimento al Capo secondo del T.U.L.P.S. e, in particolare, all’art. 86 che elenca una serie di esercizi (alberghi,…,ecc.)  e di seguito “gli altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande, anche non alcoliche..” per cui risultano equiparati, a tali fini, la vendita ed il consumo.
Con riferimento poi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande viene richiamata la disciplina della legge n. 287/91 e s.m.i. che all’art. 1, comma 1, identifica la somministrazione come la vendita per il consumo sul posto e così via.
In conclusione sembra potersi evincere che per esercizio pubblico di vendita di prodotti alcolici si debba intendere sia l’esercizio pubblico in cui viene effettuata la vendita tramite somministrazione, sia l’esercizio pubblico in cui viene effettuata la vendita del prodotto tal quale, cioè in confezioni sigillate

Pertanto, dal 29 agosto, ai fini fiscali delle accise, tutti gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, rientranti nelle predette quattro categorie di esercizi, non devono più denunciare la loro attività ed agli stessi non deve più essere rilasciata la licenza fiscale di esercizio.
 
Inoltre, dal 29 agosto,  la “comunicazione” di cui al procedimento n. 29-vendita al minuto di alcolici- del punto 1.10 della Tab. A allegata al D.Lgs. n. 222/2016, non avrà più valore di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle dogane e, conseguentemente, il SUAP non avrà più l’obbligo di trasmetterla all’Agenzia stessa non essendo più previsto per tale attività di vendita il rilascio della licenza fiscale da parte di quest’ultima.

 

PER APPROFONDIRE:

 

Comma 178, L. 4/8/2017, n. 124

178. Al comma 2 dell’articolo 29 del testo unico di cui al decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo  le  parole: «esercizi  di   vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione  degli  esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli  esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».

 

Articolo 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 aggiornato con le modifiche della legge n. 124/2017

Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.

1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.
3. Sono esclusi dall’obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all’11 per cento in volume.
4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall’obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all’obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

 

 Scheda di lettura del Servizio studi

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