Apertura delle medie strutture di vendita

Ai sensi del disposto di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 114 sono medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie tra 151 e 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e quelli aventi superficie tra 251 e 2500 mq nei comuni aventi popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di questi esercizi, sino ai limiti massimi, rispettivamente di mq 1500 e di mq 2500 (o della diversa superficie stabilita dalla regione), sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio sulla base degli indirizzi regionali ed osservando i criteri che lo stesso comune si è dato, dopo avere sentito le organizzazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio.

 

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