Attività di vendita di quotidiani e periodici – Liberalizzazioni introdotte dai c.d. decreti Bersani

TAR Lazio, Latina, sez. I – Sentenza 2 marzo 2012, n. 181

1. È illegittima, per incompetenza, la delibera con cui la giunta comunale ha “preso atto” dell’avvenuta liberalizzazione del settore della vendita di quotidiani e periodici e quindi, nel presupposto che tale attività non sia più soggetta a limitazioni (quali contingenti numerici o distanze minime), ha stabilito che essa possa esser svolta in base a dichiarazione di inizio di attività a efficacia immediata; la delibera ha quindi disposto la abrogazione di ogni preesistente normativa comunale avente a oggetto la regolamentazione della vendita di quotidiani e periodici. Va premesso che la delibera impugnata ha un contenuto composito; essa, per una parte, sembra limitarsi a “prendere atto” di una liberalizzazione dell’attività in questione che sarebbe stata attuata dalla normativa dei c.d. decreti Bersani (o meglio dai principi cui essa si ispira); per altra parte e nel presupposto di questa liberalizzazione, essa dispone la formale abrogazione di ogni regolamentazione comunale che si ponga in contrasto con la normativa che avrebbe introdotto la liberalizzazione e assoggetta l’attività al regime della dichiarazione di inizio di attività. La delibera, quindi, anche se apparentemente pare limitarsi a prendere atto di un effetto (liberalizzazione dell’attività) che deriverebbe da una disciplina di livello legislativo, ha anche un contenuto dispositivo di tipo programmatorio (tra l’altro è richiamata la disposizione dell’articolo 3, comma 4, del d.l. n. 223 che prevede l’adeguamento da parte di regioni e enti locali ai principi del decreto) che effettivamente esula dai poteri della giunta comunale.

2. Il d.lgs. 24.4.2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13.4.1999, n. 108) dopo aver istituito e disciplinato un sistema distributivo imperniato su una programmazione comunale basata su piani di localizzazione di punti di vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi (si tratta del sistema ulteriormente articolato e disciplinato dalla legge regionale 14.1.2005, n. 5) stabilisce all’articolo 9 che “per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; la disposizione in questione, stabilendo che il d.lgs. n. 114 si applichi solo residualmente alla vendita dei giornali conferma che quest’attività non cade in via diretta nell’ambito applicativo di quel decreto con conseguente non riconducibilità della stessa alle previsioni dell’articolo 3 del d.l. n. 223; ciò trova del resto una spiegazione nella circostanza che il sistema di vendita previsto dal d.lgs. n. 170 del 2001 e dalla legge regionale n. 5 del 2005 ha tra i suoi obiettivi quello di garantire, a tutela del pluralismo dell’informazione, la distribuzione di tutte le pubblicazioni edite in Italia attraverso l’imposizione ai titolari dei punti di vendita esclusivi dell’obbligo di garantire la c.d. “parità di trattamento” delle diverse testate (art. 4 del d.lgs. n. 170 del 2001 e art. 5 della l.r. n. 5 del 2005). La sezione è ben consapevole che la normativa del d.lgs. n. 170 del 2001 pone problemi di compatibilità con il principio della tutela della concorrenza (si veda al riguardo l’Indagine conoscitiva riguardante il settore dell’editoria quotidiana, periodica e multimediale svolta nel corso del 2009 dall’A.g.c.m.) e che quindi tale sistema dovrebbe essere oggetto di una revisione ma è tuttavia chiaro che questa revisione non può che avvenire attraverso una legge che operi una adeguata conciliazione degli interessi che sono coinvolti nel settore.

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