Circoli privati: illegittimo il tesseramento contestuale alla somministrazione

Il TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I,  nella sentenza n. 361 depositata il 2 dicembre 2013, ha analizzato se la contestualità o la prossimità temporale tra l’iscrizione all’associazione e la somministrazione di alimenti e bevande mantenga all’attività del Circolo la natura di attività istituzionale di libera associazione o configuri, piuttosto, attività di pubblico esercizio.

Nel caso in esame la Polizia Municipale aveva accertato che in una serata all’interno di un circolo erano stati associati 133 avventori, i quali, previo pagamento di quota associativa di € 12,00, accedevano allo spettacolo e ai servizi pagando il biglietto di € 25,00.

Per il TAR, che ha respinto il ricorso, risulta palese che il tesseramento effettuato contestualmente all’ingresso rappresenta in sostanza un escamotage per consentire l’accesso al circolo ad una indistinta generalità di soggetti i quali, per il solo fatto di aver riempito un modulo di iscrizione e pagato una somma in danaro, ottenendo così una sorta di tessera provvisoria, vengono ammessi all’immediata fruizione dei servizi riservati ai soci.

Si tratta, evidentemente, di una modalità aperta di acquisizione delle iscrizioni che contraddice il regime derogatorio di cui godono i circoli privati rispetto ai pubblici esercizi, dato che il presupposto legittimante tale regime è dato dalla limitatezza dei soggetti titolati a fruire delle somministrazioni erogate nell’ambito di luoghi non già aperti al pubblico, ma aventi la stessa tutela accordata al privato domicilio (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 luglio 2011, n. 1890).

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