IL QUESITO DEL GIORNO – Somministrazione – Suolo pubblico – Ordine di rimozione

4 Luglio 2016
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» Quesito

In merito alle occupazioni temporanee di suolo pubblico dehors, si chiede di chiarire la corretta applicazione dell’art. 633 c.p., posto che tale art. penale non si pone in contrasto con l’adozione congiunta dell’art. 20 C.d.S. perché non in rapporto di specialità. Nel caso in esame, su un marciapiede, un pubblico esercizio è regolarmente autorizzato (DEHORS) ad occupare mq. 70 con gazebo; si riscontra invece una struttura in anticorodal rettangolare, scoperta su tre lati, totalmente difforme, non rispettando le prescrizioni sulla licenza e occupa uno spazio in più rispetto a quello concesso.

La Polizia Locale lo sanziona ex art. 20 C.d.S. comma 1 e 4, intimando il ripristino dello stato dei luoghi, ai fini dell’applicazione della L.n. 94/2009 art. 3 comma 16. Successivamente il comune emette una diffida (seppure non prevista dallart. 20 C.d.S., ma dal regolamento comunale) e se la parte non ottempera alla diffida, procederà con l’Ordinanza di chiusura dell?attività. Il comune afferma che se l’attività è autorizzata e la difformità viene invece sanzionata ai sensi del regolamento comunale (ex art. 7 bis L. n. 267/2000, con sanzione pari ad  € 25,00) procederà alla revoca dell’autorizzazione temporanea per l’occup.di suolo pubbl.; mentre se la struttura è totalmente abusiva o difforme, prevede l’applicazione dell’art. 20 C.d.S., con la procedura sopra riportata. Si chiede se sia corretta l’emissione della diffida da parte del comune, non prevista dall’art. 20 C.d.S., ovvero, il comune non dovrebbe emettere direttamente l’Ordinanza di chiusura Si può applicare, sulla difformità e sullo spazio in più occupato, oltre che l’art. 20 congiuntamente anche l‘art. 633 c.p., posto che diverse sentenze TAR/Cassazione, sostengono che se le attività sono concessionate non si configura il reato? Come agire e come individuare il reato?

» Risposta

Riteniamo che l’occupazione abusiva di suolo pubblico sul quale si possono applicare le disposizioni del codice della strada sia sanzionabile ai sensi dell’articolo 20 del medesimo codice; a ns parere, oltre alla sanzione amministrativa l’amministrazione può anche emettere un provvedimento di diffida nel quale si intimi di ripristinare entro un termine adeguato la corretta occupazione anche se non espressamente prevista dallart.20 del cds, poichè tale comportamento rientra nelle indicazioni delle Linee guida in materia di Controlli ai sensi dell’art. 14, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 42 del 19 febbraio 2013 INTESA 24 gennaio 2013); in caso di mancato adempimento dell’ordine si provvederà con i mezzi dell’amministrazione comunale ripetendo le spese sostenute all’interessato mediante ordinanza ingiunzione. Solamente nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, si trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione che può disporre l’esecuzione degli interventi a cura dell’ente proprietario della strada. Ai sensi dellarticolo 3 comma 16 della legge 94/2009 l’amministrazione potrà anche procedere alla sospensione dell’attività produttiva fino al momento del totale ripristino dello stato dei luoghi o fino al momento in cui siano state rimosse le difformità. Riteniamo che non sia possibile applicare contemporaneamente l’articolo 633 del CP e l’articolo 20 del codice della strada e comunque l’art. 633 del c.p. presuppone una occupazione arbitraria che non si ravvisa se comunque vi è una concessione di suolo rilasciata.