Istituzione di nuove farmacie dopo il d.l. n. 1/2012

10 Settembre 2012
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Enti locali – Istituzione di nuove farmacie – Art. 11 d.l. n. 1/2012 – Questione di legittimità costituzionale – Per violazione dell’art. 118, comma 2, Cost. – Manifesta infondatezza

 

TAR Friuli Venezia-Giulia, sez. I – Sentenza 3 settembre 2012, n. 338

1. L’art. 11 del d.l. 24.1.2012 n. 1, convertito nella l. 24.3.2012, n. 27, costituisce l’attuazione, in materia di assistenza farmaceutica, dei principi enunciati, e validi per tutte le materie da detta legge disciplinate, dall’art. 1, che si propone di realizzare il principio costituzionale di libertà di iniziativa economica e il principio, derivante dal trattato dell’Unione Europea, di concorrenza, abolendo tutti i limiti, le restrizioni, i controlli all’esercizio di attività economiche e all’ingresso di nuovi operatori, che non siano ragionevoli, adeguati e proporzionati, interpretando anche questi ultimi in maniera tassativa, e a questo vasto disegno di liberalizzazione debbono adeguarsi i comuni, le province e le regioni, quali soggetti attuatori. Anche in materia di assistenza farmaceutica, coerentemente, l’art. 11 della citata l. n. 27/2012 garantisce la liberalizzazione dell’istituzione di nuove farmacie, curandosi soltanto di evitare che il loro numero sia proporzionato a quello della popolazione e che esse siano congruamente localizzate, onde rispondere ad esigenze effettive e, a tale scopo l’Azienda sanitaria competente e l’ordine dei farmacisti interverranno in via consultiva. Non vi è, quindi, più spazio per le norme regionali che prevedono la competenza dell’ASL per la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie. Invero la realizzazione, anche per l’assistenza farmaceutica, dei suindicati principi di libertà di iniziativa e di liberalizzazione e di concorrenza appartengono alla competenza dello Stato, onde non possono avere vigore norme regionali che alla normativa statale si oppongano, prevedendo limiti all’apertur a di nuove farmacie mediante la sopravvivenza della pianta organica e di altri ostacoli alla concorrenza.

2. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del d.l. 24.1.2012, n. 1, convertito nella l. 24.3.2012, n. 27, per violazione dell’art. 118, 2° comma, Cost., che, testualmente, recita: “I Comuni, le Province e le città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”, volendo sostenere la permanente competenza delle ASL nella materia che ne occupa, quando la norma costituzionale in questione chiaramente assegna, fra l’altro, ai comuni le funzioni in materia di localizzazione delle farmacie, di cui qui si controverte, ed è vano tentare di far sopravvivere la cessata ripartizione di competenze, volendo risuscitare una potestà delle aziende sanitarie in materia di pianta o rganica delle farmacie, ormai incompatibile con la normativa statale sopravvenuta e con la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza e liberalizzazioni.