La disciplina degli orari per la vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcoliche

25 Febbraio 2019
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Non è semplice per i Comuni e gli operatori del settore districarsi nel dedalo di disposizioni sulla disciplina degli orari per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, contenute in numerose norme e non sempre collegate fra loro.

Cominciamo col dire che, per effetto dell’art.1 c. 2 L. 125/01 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati), per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare superiore a 1,2 gradi e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

L’art.6 del d.l. 117/2007, convertito con modifiche dalla L. 160/07, recante modificazioni al codice della strada, previde che  tutti  i  titolari  e  i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi  modalita’  e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di  intrattenimento,  congiuntamente  all’attivita’  di  vendita e di somministrazione  di  bevande  alcoliche,  devono interrompere la somministrazione  di  bevande  alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi  che  all’uscita  del locale sia possibile effettuare, in maniera  volontaria  da  parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.

Successivamente, il comma 1 dell’art. 23, L. 7 luglio 2009, n. 88, intervenne sulla legge 125/01 introducendo l’art.14 bis prevedendo:

  • al comma 1, che la somministrazione ed il consumo sul posto di alcolici possono essere effettuati dalle ore 24 alle ore 7 esclusivamente nei pubblici esercizi ex art.86 Tulps (bar, ristoranti, alberghi);
  • al comma 2, che chiunque venda o somministri, dalle ore 24 alle ore 7, alcol su spazi e aree pubbliche diverse dalle pertinenze dei pubblici esercizi, fatta eccezione per la vendita o somministrazione in occasione di fiere, sagre, mercati, è punito con una sanzione amministrazione pecuniaria da 2 mila a 12 mila euro.

Infine, nel 2010,  la legge 120 all’art. 54  apportò ulteriori modifiche al codice della strada,  per cui, riepilogando, l’intera disciplina è la seguente:

  • I titolari e i gestori  degli  esercizi  muniti  della  licenza ex art. 86 Tulps, ivi compresi  gli  esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita’, spettacoli o altre forme di intrattenimento  e  svago,  musicali  o  danzanti,  nonche’  chiunque somministra bevande  alcoliche  o  superalcoliche  in  spazi  o  aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o  da associazioni (circoli privati) devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande  alcoliche  e  superalcoliche  alle  ore  3  e  non   possono riprenderla nelle tre ore  successive,  salvo  che  sia  diversamente disposto dal questore in considerazione di  particolari  esigenze  di sicurezza;
  • I titolari e i gestori degli esercizi di  vicinato devono  interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche  e  superalcoliche  dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto  dal  questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza;
  • I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non  si  applicano  alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il  1°  gennaio  e  nella notte tra il 15 e il 16 agosto;
  • Per i distributori automatici vige il divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 24 alle ore 7;·
  • Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalita’ di cui all’articolo 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche. Ne consegue che la vendita è possibile in lattine o recipienti chiusi di 33 cl per gli alcolici e 20 per i superalcolici.