Medie strutture di vendita: illegittimo un diniego motivato solo con lo  strumento urbanistico

19 Giugno 2013
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Il TAR Sicilia, Sez. I, con sentenza n. 1556 del 29 maggio 2013 haritenuto illegittimo il diniego di autorizzazione al cambio di destinazione d’uso, da “artigianale” a “commerciale”,  di un immobile motivato dal fatto che tale mutamento non avrebbe rispettato le norme urbanistiche vigenti nel comune, in quanto nella zona oggetto della richiesta il  vigente strumento urbanistico consente di  insediare attività industriali-artigianali.

Per il TAR il Comune, prima di emettere il provvedimento di diniego, avrebbe dovuto valutare ex se, ai fini della concreta compatibilità o meno del cambio di destinazione d’uso, tutti i dati poi acclarati in sede di verificazione ( situazione dei luoghi, risalenza nel tempo del piano di fabbricazione del Comune di …….,congruenza dimensionale del lotto e del fabbricato della ricorrente, ubicazione in zona territoriale omogenea ricadente nella periferia del centro abitato di ….. in prossimità di viale Europa con accesso da viabilità di servizio secondaria alla viabilità comunale denominata viale Europa, corrispondenza del progetto per cambio di destinazione d’uso, da artigianale a commerciale, proposto dalla R.B. Immobiliare con le previsioni progettuali assentite con la concessione edilizia n. 2325/08, ma con diversificazione degli spazi esterni, ove viene destinata una superficie complessiva di mq2500 aparcheggio pertinenziale).

Per il TAR,  il contrasto con le prescrizioni urbanistiche non è elemento che possa da solo impedire il conseguimento della chiesta autorizzazione, perché l’interesse pubblico in materia di commercio è di diversa natura ed implica criteri valutativi differenti. Le valutazioni di incompatibilità di insediamenti commerciali in zona industriale non vanno effettuate in astratto ma previo accertamento ed esplicitazione di un effettivo motivo di incompatibilità tra nuovo esercizio commerciale e zona industriale.