Regione Emilia Romagna: norme sulla rete distributiva carburanti

17 Aprile 2009
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La Regione Emilia Romagna ha pubblicato sul Bur dell’11 marzo scorso un Comunicato del responsabile del servizio programmazione della distribuzione commerciale su “Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
La nuova normativa oltre alle misure per un’ulteriore semplificazione delle regole per realizzare nuovi impianti, prevede che tutti i distributori di nuova costruzione debbano essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché (esclusi quelli realizzati nelle zone appenniniche), di metano o GPL.
I serbatoi per benzina e gasolio devono avere una capacità complessiva pari ad almeno 60 metri cubi e essere idonei al rifornimento di almeno quattro tipologie di prodotti; al di fuori della zona appenninica, qualora l’impianto eroghi GPL, deve essere previsto uno o più serbatoi per GPL di capacità complessiva pari ad almeno 30 metri cubi.
L’obiettivo è ridurre notevolmente il traffico derivante dagli automezzi per il rifornimento degli impianti.
Per favorire il risparmio energetico, tutte le nuove piattaforme di distribuzione dovranno essere dotati di un impianto fotovoltaico, o di altre fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, oppure collegati a centrali alimentate da fonti rinnovabili poste nel territorio del comune dove ha sede l’impianto.Tutti i fabbricati situati nell’area di un impianto di distribuzione carburanti devono obbligatoriamente avere i requisiti di risparmio energetico.
Per rendere più efficiente la rete e ridurre i tempi di attesa dei consumatori, gli impianti nuovi devono essere dotati di almeno due colonnine multidispenser a doppia erogazione per benzina e gasolio e, al di fuori della zona appenninica, di almeno due erogatori di metano o di GPL. Tutte le nuove piattaforme devono essere realizzati in modo che il rifornimento dell’impianto e il rifornimento dei veicoli avvengano fuori dalla sede stradale.
Toccherà ai Comuni determinare gli indici urbanistico-edilizi per la modifica o la realizzazione d’ impianti stradali di distribuzione carburanti.
Diverse anche le norme per la semplificazione delle procedure, con l’introduzione dell’esercizio provvisorio della struttura in attesa del collaudo sia per i nuovi impianti che in caso di aggiunta di prodotto; l’eliminazione del collaudo in caso di ristrutturazione parziale dell’impianto (sostituito dall’asseverazione di un tecnico abilitato); per le piattaforme dotate di self-service post-pagamento, possibilità di rilasciare al gestore dell’impianto l’autorizzazione per un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande anche in deroga alla programmazione comunale dei pubblici esercizi.
Il provvedimento introduce anche la garanzia, a favore degli utenti, dell’apertura di tutti gli impianti nelle fasce orarie 9-12 e 15-18 dal lunedì al sabato non festivi, così come l’obbligo di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche disabili e del relativo parcheggio. Per la migliore vivibilità degli addetti all’impianto e per la sicurezza degli utenti è previsto l’obbligo di installare un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, da attivare anche al di fuori dell’orario del servizio assistito e di una pensilina di copertura delle aree di rifornimento.

>> Comunicato Emilia Romagna 11/3/2009
Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti