IL CASO – commercio su area privata – temporary shop – soggetti diversi

20 Luglio 2020
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Una associazione ha trasmesso al nostro Comune una SCIA per l’apertura di commercio di vicinato temporaneo indicando la data di inizio e fine dell’attività. A seguito di un controllo emerge che all’interno di questo locale l’attività non viene esercitata dal titolare della SCIA bensì esercitano l’attività n. 3 operatori di commercio ambulante i quali dichiarano di appartenere all’associazione che ha presentato la SCIA. Si chiede se tale situazione è consentita da norme vigenti e nel caso non si configuri tale possibilità di esercizio quale sanzione è possibile applicare.

Risposta:

 Il temporary shop altro non è che una attività, spesso di vicinato, che viene indicata come attiva solo per un periodo di tempo predeterminato; quindi una SCIA nella quale contestualmente l’interessato dichiara anche la data di cessazione. Il fatto che la SCIA sia stata presentata da una associazione non modifica i principi della norma che disciplina il commercio D.lgs 114/98, ovvero l’associazione dovrà iscriversi al registro delle imprese, possedere i requisiti morali e professionali se del caso, e rispettare tutte le norme edilizie ed urbanistiche previste. L’attività dovrà essere svolta direttamente dall’associazione ovvero gli scontrini fiscali dovranno riportare l’intestazione ed il numero di partita IVA dell’associazione stessa; nell’ipotesi invece che gli scontrini siano emessi dai 3 operatori su area pubblica presenti  si tratterà di 3 esercizi commerciali abusivi e come tali dovranno essere sanzionati.

 

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