Il caso
Un Comune riceve una comunicazione di inizio attività (SCIA) per un’attività economica soggetta al regime dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel corso dell’istruttoria si verificano tre situazioni operative:
1. Decorrono i 60 giorni senza che sia stato adottato un provvedimento ex art. 19, comma 3, ma arriva tardivamente un “parere negativo” da un ufficio coinvolto nei controlli: l’ente si chiede quale atto di conformazione inviare e se cambia qualcosa quando la normativa di settore prevede (o meno) la chiusura dell’attività come sanzione accessoria.
2. Il Comune ha già emesso un provvedimento ex art. 19, comma 3, senza sospendere l’attività, chiedendo conformazione entro un termine. La ditta però non invia nulla e i termini scadono: quale atto può adottare l’amministrazione?
3. Il Comune ha emesso un provvedimento ex art. 19, comma 3, senza sospensione, e la ditta trasmette documentazione per conformarsi; tuttavia l’ufficio tecnico/competente comunica oltre termine un esito negativo sulla conformazione: quale provvedimento adottare?
La soluzione operativa
1. Il primo quesito, che non indica la tipologia di attività, dovrebbe essere relativo alla presentazione di una SCIA la quale si basa sulla autocertificazione, ovvero sulla dichiarazione dell’interessato di aver rispettato tutte le disposizioni relative; sulla base di tali dichiarazioni non ci risulta che possa essere emesso da un ufficio incaricato di effettuare le verifiche delle dichiarazioni un parere negativo o positivo, che sembrerebbe fondato su posizioni discrezionali, sarà invece una dichiarazione da parte dell’interessato di aver rispettato una determinata situazione prevista dalla norma, che l’ufficio incaricato ha ritenuto essere non veritiera. In tale ipotesi la persona di quell’ufficio che ha espresso parere negativo dovrebbe procedere alla comunicazione all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di delitto previsto dall’articolo 19 comma 6 della L 241/1990, informando codesto ufficio che a sua volta dovrà emettere il provvedimento di decadenza ai sensi dell’articolo 21 comma 1 della legge 241/1990.
Si evidenzia che per come è formulato il quesito n.1 non è possibile una risposta più esaustiva e si rammenta che l’art.19 comma 4 legge 241/90 dispone “Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies, ” quindi annullamento d’ufficio se ne ricorrono le condizioni.
2. La richiesta di integrazione, formulata a seguito dell’articolo 19 comma 3 della legge 241/1990, deve essere redatta nella formula della comunicazione di avvio del procedimento, si potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della SCIA non avendo provveduto a inviare la documentazione o le dichiarazioni che erano state richieste nella comunicazione di avvio del procedimento.
3. La caratteristica della SCIA, come già indicato nel primo quesito, non prevede la possibilità di esprimere, da parte degli uffici competenti, un parere discrezionale, dal momento che se tale possibilità fosse prevista e consentita si tratterebbe di autorizzazione. L’ufficio al quale la SCIA è stata inviata non deve esprimere un parere al riguardo, ma solo indicare se le dichiarazioni autocertificative contenute siano veritiere o meno. Nel caso che non lo siano dovrà procedere, come sopra indicato, ai sensi dell’articolo 19 comma 6 e codesto ufficio con il provvedimento di cui all’articolo 21 comma 1.
A carattere generale si rammenta che i 60 giorni previsti dalla normativa circa la SCIA, si riferiscono alla verifica da parte del SUAP della completezza formale della SCIA, e da utilizzare per inviare eventuale richiesta, all’interno di tale periodo, di integrazioni che dovranno essere formulate come comunicazioni di avvio del procedimento di decadenza della SCIA, la quale opererà con il decorso infruttuoso del termine assegnato, mai inferiore a 30 giorni.
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Riferimenti normativi
Art. 19, L. 241/1990 (SCIA)
comma 3: poteri inibitori e conformativi nei termini
comma 4: intervento anche oltre termine, alle condizioni dell’art. 21-nonies
comma 6: dichiarazioni false e segnalazione all’Autorità giudiziaria
Art. 21, comma 1, L. 241/1990 (decadenza del titolo/effetti in caso di mancanza presupposti dichiarati)
Art. 21-nonies, L. 241/1990 (annullamento d’ufficio: presupposti e limiti)
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