Risposta:
Il principio sul quale si fonda la SCIA è quello dei controlli ex post, ovvero che il cittadino dichiara, nella forma autocertificativa ed assumendosi le responsabilità anche penali contenute nella propria dichiarazione, di aver rispettato tutte le indicazioni e condizioni che la legge pone al fine di esercitare una determinata attività; con tale dichiarazione l’interessato è abilitato ad esercitare l’attività stessa dal momento in cui presenta la Segnalazione al SUAP. Le dichiarazioni rese dall’interessato devono essere poi verificate dagli uffici comunali sulla base delle proprie competenze e quindi l’ufficio edilizia o urbanistica dovrà verificare se al riguardo della conformità edilizia ed urbanistica risulti veritiera la dichiarazione resa. Nell’ipotesi che la dichiarazione non sia veritiera si dovrà notiziare l’autorità giudiziaria per l’ipotesi di delitto previsto dall’articolo 19 comma 6 della L 241/90 e quindi comunicare al SUAP quanto accertato e comunicato all’Autorità; il SUAP dovrà poi emettere il provvedimento di sospensione dell’attività per attestazioni non veritiere (art.19, comma 3, della legge 241/90) e poi disporre la decadenza della SCIA prevista dall’articolo 21 comma 1 della Legge 241/90 non essendo prevista la conformazione delle segnalazioni contenenti le dichiarazioni mendaci. Per quanto attiene alla violazione delle norme edilizie se la Polizia Locale accerta che il magazzino è già utilizzato dovrà procedere per modifica della destinazione d’uso informandone l’ufficio edilizia ecc..
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