L’accesso difensivo di cui al comma 7 dell’art. 24 della legge 241/90 nella recente giurisprudenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato

3 Giugno 2021
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ancora di recente si è pronunciata sull’accesso difensivo di cui al comma 7 dell’art. 24 della legge 241/90, con la sentenza n. 4 del 18 marzo 2021.

Vediamo di cosa si tratta.

 

Nella fattispecie al vaglio del Consiglio di Stato, l’Agenzia delle Entrate esprime diniego ad istanza di accesso finalizzata a ottenere copia di alcuni documenti relativi alla posizione fiscale di determinati controinteressati, in una vicenda di cessione di quote societarie, di vendita simulata e di diritto di prelazione e di riscatto da far valere, sfociata in due giudizi civili.

 

Più in particolare, la società richiedente l’accesso aveva elencato gli atti notarili o di dottore commercialista, specificamente indicati, con i quali sarebbero state (apparentemente) compiute le cessioni delle quote.

 

Rigettata ogni istanza di accesso, nell’ambito dei due detti processi civili, nell’ambito del procedimento amministrativo, l’Agenzia ha negato l’accesso anche di seguito ad un invito della Commissione ministeriale per l’accesso, adita dopo il primo diniego, la quale invece riteneva l’accesso dovuto.

 

Nella motivazione del provvedimento di rigetto, l’Agenzia richiamando quanto affermato a sostegno del proprio precedente diniego, ha citato i precedenti dello stesso Consiglio di Stato – le sentenze n. 3461 del 13 luglio 2017 e n. 2472 del 14 maggio 2014 della IV sezione – e ha affermato che la possibilità di acquisire al di fuori del processo documenti amministrativi, dei quali una delle parti intenda avvalersi in giudizio, costituisce un’elusione non consentita delle norme sull’acquisizione delle prove ed una lesione del diritto di difesa dell’altra parte. Quivi si muove dall’assunto in base al quale l’accesso ad un documento si potrebbe ritenere “indispensabile” ai fini della difesa solo quando fosse impossibile acquisirlo per mezzo di strumenti processuali tipici già previsti dall’ordinamento; diversamente, non si potrebbe affermare che l’accesso sia “strumentale” alla tutela di alcuna posizione giuridica soggettiva, perché le regole che tutelano una siffatta posizione, dedotta in giudizio, sarebbero altre, ossia quelle che disciplinano l’acquisizione della prova nel processo e, in questo caso, di quello civile.

Sulla base di tali presupposti, l’Agenzia delle Entrate ha sviluppato e aggiunto le seguenti motivazioni, che riportiamo testualmente, come riferite in sentenza:

 

Continua la lettura dell’ARTICOLO