Le novità in materia di rilascio licenze per il servizio taxi

L’esercizio dell’attività di taxi, anche con motocicli a due ruote e con velocipedi a due, tre o quattro ruote.

11 Aprile 2024
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Il servizio di piazza è principalmente disciplinato dall’art. 86 del codice della strada, che rimanda la disciplina della materia a specifiche leggi, e dalla legge 15/01/1992, n. 21, con competenze a carico delle Regioni e dei Comuni.

L’esercizio di tale servizio è sottoposto ad un regime autorizzatorio ed è possibile effettuarlo con i seguenti veicoli:
velocipedi;
motocicli; 
motocarrozzette; 
autovetture; 
veicoli a trazione animale. 


L’esercizio dell’attività di taxi, anche con motocicli a due ruote e con velocipedi a due, tre o quattro ruote, è consentito grazie alle modifiche apportate all’art. 86 c.d.s. dal D.L. n. 121/2021, convertito in L. 156/2021, tuttavia non è stata prevista nella legge 21/1992 una specifica regolamentazione per l’attività di taxi svolta con questi veicoli. 

Le motocarrozzette ed i veicoli a trazione animale sono indicati all’art. 1 della legge 21/1992, legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. 

Il requisito necessario per l’ottenimento della licenza è l’iscrizione al “ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”, istituito dalle regioni presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

La licenza per l’esercizio dell’attività del servizio di piazza o taxi è rilasciata dai comuni a seguito di pubblico concorso ed è riferita ad un singolo veicolo. 

La stessa persona non può essere contemporaneamente titolare di più licenze per il servizio di piazza o taxi, ovvero titolare di licenza per il servizio di piazza o taxi ed autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Secondo i principi dettati dall’art. 2 della legge 21/1992
il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; 
il servizio si rivolge ad una utenza indifferenziata; 
lo stazionamento avviene in luogo pubblico; 
le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; 
il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale.

Con la legge 9 ottobre 2023, n. 136, è stato convertito il decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023, il quale all’art. 3 si propone di potenziare il servizio taxi a fronte di un deficit di offerta del servizio in relazione alle problematiche connesse alla carenza ed inefficienza dei servizi di trasporto pubblico locale. 

L’articolo 3, comma 1, del suddetto decreto prevede la facoltà dei Comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l’esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche, mentre l’abrogato art. 6, comma 1, lett. c) D.L. n. 223/2006 stabiliva che i Comuni potevano prevedere il rilascio di licenze temporanee o stagionali, non cedibili, ai soggetti in possesso dei requisiti. 

Le predette licenze hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati. 

Il termine fisso, parametrato alla durata di 12 mesi, non esclude la possibilità che l’amministrazione comunale ne preveda un utilizzo anche in modalità non continuativa e frazionato nel tempo, fermo restando il limite temporale massimo stabilito dallo stesso legislatore. 

Le predette licenze possono essere rilasciate in favore di tutti i soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge quadro n. 21 del 1992, alla sola condizione che gli stessi siano già destinatari delle medesime licenze, anche se associati in forme di cooperative o di consorzi. 

Le modifiche introdotte dalla riforma rimuovono il vincolo della non cedibilità del titolo autorizzatorio temporaneo o stagionale, previsto dalla previgente normativa, precisando che le predette licenze possono essere cedute anche a titolo oneroso a terzi. 

All’articolo 3, comma 2, viene altresì prevista la facoltà, per i Comuni, di incrementare il numero delle licenze taxi in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, mediante apposito concorso straordinario con procedura semplificata. 

Ai fini del rilascio della licenza, si prevede l’utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni, nonché uno speciale incentivo all’acquisto dei predetti veicoli. 

L’articolo 3, al comma 9, apporta modifiche alla legge n. 21 del 1992, integrando l’art. 10, in materia di “sostituzione alla guida”, con tre nuovi commi, inerenti alle c.d. turnazioni integrative. In particolare, il novellato comma 5-bis consente ai titolari di licenze taxi di ricorrere a seconde guide, in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle già svolte, avvalendosi, a tal fine, di sostituti alla guida che devono essere iscritti nel rispettivo ruolo dei conducenti. Il successivo comma 5-ter delinea un modello di procedimento amministrativo in chiave semplificata, mediante presentazione al comune di apposita comunicazione di inizio attività, secondo una scansione temporale fissata al giorno precedente all’avvio del servizio con turnazione aggiuntiva e attestazioni rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000.


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