Libertà di impresa e potere regolatorio dello Stato e dei Comuni
Sullo sfondo, la tutela della concorrenza che costituisce uno dei pilastri basilari su cui poggia il diritto e l’economia dell’Unione Europea, sul presupposto che solo il libero gioco delle forze e dei soggetti operanti sul mercato opportunamente vigilato dalle istituzioni europee e dagli stati membri, contribuisca ad una crescita ordinata e proficua dell’Unione stessa.
Essa, fra l’altro, impone agli Stati membri di astenersi dall’adozione di atti legislativi o provvedimenti amministrativi che risultino elusivi dei principi in tema di libera concorrenza, in particolare vietando interventi e misure incompatibili con gli stessi e che non si giustifichino, a seguito di un ponderato bilanciamento di interessi, con la necessità di tutelare altri valori dichiarati preminenti (per es. la tutela della salute, dell’ambiente, ecc.).
Sullo sfondo, i principi generali della direttiva Servizi dell’U.E. n.123 del 2006 e della conseguenziale normativa italiana di recepimento, fra cui l’art. 31 del D.L. 201/11 (“Salva Italia”), convertito dalla L.214/11, che ha modificato l’art. 3 comma 1 lett. d-bis del del D.L. 223/06, convertito dalla L. 248/06 (Decreto Bersani), stabilendo – di fatto- che le attività commerciali possano essere svolte senza particolari limiti, fra cui il rispetto degli orari di apertura, se non per la motivata necessità di tutelare interessi sensibili come il diritto alla salute e dunque per contrastare la “ludopatia”, cioè la dipendenza da gioco patologico.
Proprio l’ambito delle possibili limitazioni pubblicistiche ad attività imprenditoriali privatistiche quali sale giochi, installazioni di giochi leciti e centri scommesse è spesso ricco di insidie: fin dove queste sono ammissibili senza sfociare in provvedimenti amministrativi viziati da eccesso di potere?
Diciamo subito che le possibili limitazioni che i Comuni (relativamente alle sale giochi ex art. 86 tulps e all’installazione di giochi leciti all’interno di pubblici esercizi ex art. 110 comma 6 tulps) e le Questure (relativamente ai centri scommesse ex art. 88 tulps) possono adottare per contrastare la ludopatia, devono comunque essere filtrate secondo i criteri della proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza.
Queste si estrinsecano essenzialmente nella fissazione di orari di svolgimento dell’attività e di distanze da luoghi sensibili (scuole, ospedale, strutture sanitarie, chiese, ecc.), a tutela delle fasce deboli della popolazione, come minori, anziani, malati, più vulnerabili sotto questo profilo.
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