Non è raro, nelle stanze fisiche e virtuali dei SUAP e degli uffici terzi, assistere a quel curioso fenomeno per cui una segnalazione, apparentemente lineare, si trasforma in un rebus procedurale degno di miglior causa.
Tra “faldoni” materiali e digitali, richieste di conformazione e atti motivati che sembrano scritti in punta di pennino, prende forma una quotidianità amministrativa che nulla ha di ordinario.
E da questa prassi viva, ora frenetica, ora appesa in attese che non si sa se definire istruttorie o esistenziali, che prende forma l’esigenza di tornare a riflettere su uno snodo normativo tanto invocato quanto frainteso: il comma 3 dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Un dispositivo che, pur nella sua apparente linearità, continua a generare interrogativi e interpretazioni divergenti, alimentando un contenzioso sempre in agguato, pronto a riaffiorare ogni volta che l’amministrazione interviene od omette di farlo.
Aprire un’attività oggi sembra un’operazione relativamente semplice: una semplice segnalazione, nota come SCIA, consente di iniziare l’attività quasi immediatamente, senza attendere un via libera formale. Tuttavia, l’apparente facilità nasconde complessità normative che trasformano questa procedura in un percorso a ostacoli, popolato da intricati meandri giuridici. In questo contesto, il comma 3 dell’articolo 19 della legge 241/1990 emerge come un vero “gorgo patologico”, che cattura numerose interpretazioni articolate, accese discussioni giuridiche e frequenti sorprese procedurali per operatori pubblici e privati. E si parla qui di patologia della SCIA, non già intendendo riferirsi a un vizio intrinseco dell’atto autocertificato per eccellenza, che rimane uno strumento cardine delle semplificazioni amministrative (e delle liberalizzazioni), bensì come indicativo delle anomalie che possono affliggerlo, rendendolo inadeguata rispetto al suo paradigma normativo.
Il comma in parola, in particolare, evidenzia la tensione tra l’esigenza di snellire i procedimenti (di secondo grado) e quella di garantire il controllo pubblico sull’attività segnalata. In esso si concentrano le dinamiche tra libertà d’iniziativa economica e poteri di verifica, tra certezza dei tempi per il privato e diritto-dovere dell’amministrazione di intervenire.
È questo il punto nevralgico in cui si intrecciano poteri inibitori, misure di sospensione e divieti, nel tentativo di mantenere un equilibrio tra efficienza procedurale e tutela dell’interesse generale.
La SCIA, acronimo ormai familiare a chiunque abbia rapporti con la pubblica amministrazione, nasce come strumento di semplificazione e/o liberalizzazione condizionata, titolo che abilita salvo esiti avversi della verifica ex post, ideale per snellire gli iter burocratici e promuovere la tempestività dello svolgimento delle attività. Essa, tuttavia, deve confrontarsi con l’esigenza di un controllo amministrativo rigoroso, che trova la sua materializzazione proprio nel comma 3, il quale conferisce all’amministrazione il potere di intervenire con decisione qualora si rilevino irregolarità, se non anche illegittimità, o carenze di requisiti.
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Il manuale del responsabile dello sportello unico per le attività produttive
Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi.Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).Sezioni dell’opera:Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati.Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc.Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale. Si tratta di un supporto di consultazione schematico e di semplice utilizzo nato con il preciso intento di guidare gli operatori del SUAP nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione e tecniche operative a tutela dell’economia della Sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a c. di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia e Dipartimento di Medicina e Ricerca Traslazionale, svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per le materie della Semplificazione amministrativa, Commercio e SUAP, è autore di numerosi volumi e saggi specialistici in materia.
Saverio Linguanti | Maggioli Editore 2024
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