Associazioni di promozione sociale e somministrazione

Occorre la SCIA o l’autorizzazione?

3 Ottobre 2025
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Il caso


Un Comune chiede chiarimenti sulle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al RUNTS in relazione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, l’amministrazione si interroga su:
• quale controllo effettuare per verificare se l’associazione abbia o meno natura commerciale;
• quali differenze derivino da tale qualificazione;
• se, per un’associazione iscritta al RUNTS, sia sufficiente la presentazione della SCIA per la somministrazione ai soli soci oppure se occorra la richiesta di autorizzazione;
• infine, se l’autorizzazione debba essere rilasciata ai sensi dell’art. 86 del TULPS.

La soluzione operativa


Le definizioni elencate nel quesito, circa la presentazione della SCIA o la richiesta di rilascio dell’autorizzazione, si riferiscono all’originaria disposizione contenuta nel DPR 235/2001 che disciplina l’attività di somministrazione rivolta ai soli soci all’interno dei circoli privati. All’epoca, 2001, la somministrazione di alimenti e bevande era disciplinata dalla legge 287/1991 ed erano presenti i contingenti numerici che potevano portare, se disponibili, al rilascio dell’autorizzazione, mentre nell’articolo 3 comma 5 della legge dell’epoca, era consentita la presentazione della SCIA  per la somministrazione svolta all’interno dei circoli privati ed a favore dei soli soci, solamente se il circolo era affiliato ad uno degli enti riconosciuti dal Ministero dell’Interno.  Con la liberalizzazione dell’attività di somministrazione è venuta meno anche la differenza fra questi due tipi di titoli autorizzativi che, in entrambi i casi, circolo affiliato o non affiliato, può somministrare ai soli soci con la presentazione della SCIA a condizione che lo statuto sia conforme all’articolo 148 del TUIR e salvo il caso in cui un circolo non affiliato sia in zona sottoposta a tutela dall’amministrazione comunale e quindi soggetto ad autorizzazione.
 Nel caso di associazione iscritta al terzo settore la regolarità dello statuto dovrebbe già essere stata verificata dalla  regione che ha attestato l’iscrizione. Sia la Scia che l’eventuale autorizzazione valgono anche come licenza di cui art. 86 tulps.

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