Scia: sanare senza snaturare, semplificare senza banalizzare. Art. 19, comma 3, legge 241/90

Approfondimento di Domenico Trombino

Domenico Trombino 20 Ottobre 2025
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C’è, nel diritto amministrativo, una certa tenerezza verso l’imperfezione. Non quella romantica dell’artista distratto, ma quella tutta burocratica e un po’ tragicomica di chi, tra un protocollo e una pec, scopre che anche gli atti pubblici inciampano e pure spesso. È in questa zona grigia – dove l’errore non sempre è colpa e il vizio non sempre porta a condanna – che si gioca la partita più sottile della semplificazione amministrativa.

Il legislatore del 1990, con il suo art. 19, comma 3, della legge n. 241, sembra aver intuito che la perfezione procedimentale è un mito irraggiungibile e che l’amministrazione moderna deve imparare, con un certo garbo giuridico, l’arte del rammendo. Non più il rigore assoluto dell’atto perfetto, ma la possibilità – controllata, vigilata e, certo, non indulgente – di “salvare il salvabile”, purché ciò non comprometta la sostanza dell’interesse pubblico.

E così il diritto, in un curioso gioco di equilibrio, si fa quasi antropologo dell’amministrazione: ne osserva i rituali, ne misura le fragilità, e tenta di capire quando l’errore possa essere sanato e quando, invece, occorra intervenire con la severità del divieto o della rimozione. Perché, se è vero che la semplificazione predica velocità, è altrettanto vero che l’interesse pubblico — quell’antico e severo guardiano dell’ordinamento – pretende ancora rispetto, misura, ponderazione.

Nel fondo, la domanda è sempre la stessa: fino a che punto può l’amministrazione perdonare? Quando l’irregolarità diventa insanabile? Come si concilia, in questo labirinto normativo e umano, la libertà di iniziativa economica con la tutela di ambiente, salute, sicurezza e beni culturali?

Sono interrogativi che trovano risposta – o almeno un tentativo di equilibrio – nel meccanismo previsto proprio dall’articolo 19, comma 3, dove la segnalazione certificata d’inizio attività non è più un atto fragile da annullare al primo refuso, ma un organismo amministrativo vivo, capace di correggersi, di conformarsi, di sopravvivere.

E da qui, inevitabilmente, muove la riflessione che segue: un’analisi del disegno normativo e della logica sottile che consente, entro confini rigorosi, la sanabilità del vizio come strumento di razionalità e proporzione nel governo dell’azione amministrativa.

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Il manuale del responsabile dello sportello unico per le attività produttive

Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi.Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).Sezioni dell’opera:Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati.Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc.Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale. Si tratta di un supporto di consultazione schematico e di semplice utilizzo nato con il preciso intento di guidare gli operatori del SUAP nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione e tecniche operative a tutela dell’economia della Sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a c. di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia e Dipartimento di Medicina e Ricerca Traslazionale, svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per le materie della Semplificazione amministrativa, Commercio e SUAP, è autore di numerosi volumi e saggi specialistici in materia.

 

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