Il caso: strutture ricettive. Omessa comunicazione degli alloggiati

Conseguenze penali e adempimenti

27 Novembre 2025
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Il caso

Nel corso dell’attività di vigilanza sul territorio, viene accertato che una struttura ricettiva non ha trasmesso all’autorità di pubblica sicurezza le generalità degli ospiti entro i termini previsti.
Si chiede di conoscere:
• la norma violata;
• la disposizione sanzionatoria applicabile;
• se la comunicazione tardiva abbia comunque rilevanza penale;
• quali attività procedurali debbano essere svolte dall’organo accertatore.

La soluzione operativa


L’omessa comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate (entro 24 ore successive al loro arrivo, e comunque entro le sei ore successivo all’arrivo in caso di soggiorni non superiori alle 24 ore) comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 109, comma 3, e art. 17, comma 1,  del TULPS – R.D. n. 773/1931. E’ un reato penale che può comportare l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a Euro 206,00; nessuna sanzione accessoria.
La sanzione viene applicata anche nel caso di comunicazione tardiva, a meno che non si segua la procedura ufficiale per il malfunzionamento del sistema (la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che costituisce reato la omessa comunicazione dell’autorità di P.S. delle generalità dei clienti nella struttura ricettiva previste dall’art. 109 TULPS:  Cass. Pen. N. 35573 del 17/11/2020; Cass. Pen. N. 23308 del 24/04/2017; Cass. Pen. N. 42565 del 06/11/2008; Cass. Pen. N. 37145 del 07/07/2005). 
Giova in questa sede ricordare ulteriori riferimenti normativi in materia:
D.M. 7 gennaio 2013 in merito alla trasmissione dei dati degli alloggiati con l’obbligo di utilizzo del portale Alloggiati Web;
Art. 19-bis del D.L. n. 113/2018 che ha esteso anche alle locazioni brevi – quindi inferiori a 30 giorni – la trasmissione della generalità degli alloggiati, entro 24 ore dal loro arrivo;
Art. 5 del D.L. n. 53/2019 che ha previsto l’obbligo della comunicazione, entro 6 ore, in caso di soggiorni non superiori alle 24 ore;  
D.M. del 16 settembre 2021 ha previsto la modalità di accesso sicuro al Servizio Alloggiati tramite autenticazione “forte” a due fattori; pertanto, l’utente che accede al portale Alloggiati Web è tenuto a inserire anche dei codici numerici da rilevare in un’apposita Scheda dei Codici, aggiunti al nome utente e alla password.
Tutto ciò premesso, trattandosi di reato penale, occorrerà:
a) annotare l’attività di indagine;
b) procedere al verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni;
c) comunicare la notizia di reato all’A.G.;
d) comunicazione all’autorità locale di P.S.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali


Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)

Art. 109 TULPS – Obbligo per i gestori delle strutture ricettive di comunicare all’Autorità di P.S., entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite (o entro 6 ore per soggiorni inferiori a 24 ore), le generalità delle persone alloggiate.
Art. 17, comma 1, TULPS – Sanzione penale per l’inosservanza degli obblighi previsti dal TULPS: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro.

Normativa speciale sulla comunicazione degli alloggiati

D.M. 7 giugno 2013 – Disciplina le modalità tecniche di invio delle generalità tramite il portale Alloggiati Web, definendo l’obbligo di trasmissione telematica.
Art. 19-bis del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) – Estende l’obbligo di comunicazione anche alle locazioni brevi inferiori a 30 giorni.
Art. 5 del D.L. 53/2019 (convertito in L. 81/2019) – Introduce il termine ridotto di 6 ore per i soggiorni non superiori alle 24 ore.
D.M. 16 settembre 2021 – Introduce l’obbligo di autenticazione forte a due fattori per l’accesso al portale Alloggiati Web, mediante nome utente, password e codici di sicurezza univoci.

Giurisprudenza rilevante (Corte di Cassazione penale)

Confermano che l’omessa o tardiva comunicazione integra il reato previsto dall’art. 109 TULPS, salvo corretta segnalazione di malfunzionamento del portale.
Cass. Pen., sez. I, n. 35573 del 17/11/2020
Cass. Pen., sez. III, n. 23308 del 24/04/2017
Cass. Pen., sez. III, n. 42565 del 06/11/2008
Cass. Pen., sez. I, n. 37145 del 07/07/2005

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