Il caso
Un esercente titolare di SCIA per esercizio di vicinato non alimentare (vendita di abbigliamento, anche di propria produzione) intende ampliare l’attività inserendo la vendita di bottiglie di vino, destinando inoltre una parte del locale e un piccolo cortile esterno a spazio per il consumo del prodotto acquistato.
L’operatore domanda:
• se tale integrazione sia compatibile con il regime dell’esercizio di vicinato;
• se il consumo sul posto dei prodotti venduti configuri “consumo immediato non assistito” oppure somministrazione di alimenti e bevande;
• quale titolo abilitativo occorra: variazione della SCIA commerciale per aggiunta del settore alimentare o, invece, SCIA per somministrazione (o autorizzazione in zona tutelata);
• se siano richiesti requisiti professionali aggiuntivi.
La soluzione operativa
L’interessato, già abilitato al commercio di prodotti non alimentari, potrà presentare SCIA UNICA per l’aggiunta del settore merceologico non alimentare, dichiarando la superficie che sarà dedicata a tale nuova attività e il possesso dei requisiti morali e professionali. Così facendo, ovvero avviando un esercizio di vicinato del settore alimentare potrà anche consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari senza il servizio assistito di somministrazione, ovvero i clienti potranno acquistare una bottiglia chiusa confezionata all’origine dal produttore, aprirla e versarne il contenuto nei bicchiere, senza che l’esercente possa partecipare in questa operazione; questi infatti dovrà limitarsi a fornire, al banco di vendita, la bottiglia, il cavatappi, il bicchiere, sarà poi compito e cura del cliente portare al tavolo tutto ciò che gli è stato fornito e riportarlo all’esercente al termine del consumo.
In tale senso si è espresso il Consiglio di Stato, nella sentenza che tratta del consumo immediato, numero 2280/2019. Se invece l’interessato intende fare somministrazione dovrà presentare SCIA per somministrazione (o chiedere autorizzazione se zona tutelata), avere locali idonei per destinazione d’uso ed avere locali sorvegliabili secondo il disposto del DM 564/92.
In sintesi
✔ L’esercente può ampliare con SCIA unica il settore alimentare.
✔ È ammesso il consumo immediato non assistito, senza servizio ai tavoli.
✔ Se vi è servizio assistito → serve SCIA per somministrazione o autorizzazione.
✔ Necessaria la sorvegliabilità dei locali (D.M. 564/1992) e destinazione d’uso coerente.
✔ Il Consiglio di Stato (n. 2280/2019) conferma la distinzione tra consumo sul posto non assistito e somministrazione.
Normativa citata
D.lgs. 114/1998 – disciplina del commercio
D.lgs. 59/2010, art. 71 – requisiti professionali settore alimentare
TULPS artt. 11 e 12 – requisiti morali
L. 287/1991, art. 1 – definizione di somministrazione
D.M. 564/1992 – sorvegliabilità dei locali
Consiglio di Stato, sent. n. 2280/2019 – consumo immediato non assistito
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