Il caso: spettacolo viaggiante e comodato d’uso

Quando è possibile rilasciare una nuova autorizzazione per le giostre

13 Maggio 2026
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Il caso


Un soggetto titolare di partita IVA chiede il rilascio di una nuova autorizzazione permanente per l’esercizio dello spettacolo viaggiante relativa ad alcune giostre per bambini.
Le attrazioni risultano nella sua disponibilità sulla base di un contratto di comodato d’uso gratuito non registrato presso l’Agenzia delle Entrate e privo di indicazioni relative alla durata del rapporto.
Si chiede inoltre se, nei confronti del soggetto che concede le attrazioni in comodato, debba essere aggiornata la licenza già posseduta ai sensi dell’articolo 69 TULPS.

La soluzione operativa


In riferimento al quesito posto, si rappresenta che il Comune non può rilasciare una autorizzazione per una attrazione posseduta con un comodato non registrato e senza l’indicazione di un inizio/fine. Il comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione di una durata specificata e seguito dalla voltura del codice identificativo. Al cedente la licenza ex art. 69 TULPS va aggiornata, rimuovendo le attrazioni che non sono più nella sua effettiva disponibilità. La Circolare del Ministero dell’Interno del 1° dicembre 2009 n. 17082/114 specifica che “la cessione della sola attrazione tra titolare e fruitore necessita:
1) stipula di un contratto registrato (noleggio o comodato);
2) Richiesta al Comune che rilasciò il codice identificativo della voltura a nome del fruitore, ai sensi dell’art. 4, comma 10, del D.M. 18/05/2007;
3) Solo dopo la voltura, il nuovo gestore può inserire l’attrazione nella licenza ex art. 69 TULPS”.

Riferimenti normtivi


Art. 69 TULPS – Licenza per l’esercizio di spettacoli viaggianti;
Legge 18 marzo 1968, n. 337 – Disciplina le attività dello spettacolo viaggiante e prevede l’individuazione di aree comunali dedicate.
Circolare Ministero dell’Interno 1° dicembre 2009, prot. 17082/114 – Definisce le procedure operative nei casi di cessione, comodato o noleggio delle attrazioni.

In sintesi


• Il Comune non può rilasciare una nuova autorizzazione sulla base di un comodato non registrato e privo di durata certa.
• Il contratto di comodato o noleggio deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
• Occorre richiedere la voltura del codice identificativo dell’attrazione.
• Solo dopo la voltura l’attrazione può essere inserita nella licenza ex art. 69 TULPS del nuovo gestore.
• La licenza del cedente deve essere aggiornata eliminando le attrazioni non più disponibili.

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