La tecnologia accelera, l’algoritmo connette, il dato orienta; resta, tuttavia, affidato all’intelligenza giuridica dell’uomo il compito decisivo: governare la macchina, delimitarne il perimetro, ricondurne l’operatività entro coordinate di responsabilità, trasparenza e controllo. Se l’efficienza può impressionare, la correttezza deve convincere. E nelle istituzioni, ciò che convince non è mai la sola performance, ma la tenuta dell’architettura che la rende possibile.
La legittimità non abita nell’esito, ma nella cura della grammatica procedurale.
Vi è un contesto in cui questa premessa concettuale raggiunge la sua acuità massima e, insieme, la sua più elevata ironia: il diritto di accesso agli atti amministrativi.
Non perché sia il solo ambito esposto al rischio della mediazione algoritmica – tale rischio attraversa ormai l’intero apparato amministrativo – ma perché è l’ambito in cui quell’esposizione produce un paradosso strutturale che merita di essere profilato con nettezza, prima ancora di essere analizzato.
Il diritto di accesso agli atti è il presidio giuridico fondamentale della trasparenza amministrativa. È lo strumento attraverso cui il cittadino controlla l’esercizio del potere pubblico, tutela le proprie posizioni soggettive, partecipa consapevolmente alla vita delle istituzioni. Nella sua evoluzione normativa – dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sino alla riforma FOIA operata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 – esso ha rappresentato uno degli assi portanti del progetto di avvicinamento tra pubblica amministrazione e cittadino, tra potere e controllo, tra opacità e conoscibilità.
Ebbene, questo istituto è oggi, nella sua gestione concreta, uno dei luoghi in cui l’opacità algoritmica produce i suoi effetti più gravi e meno visibili.
Il sistema che dovrebbe massimizzare la conoscibilità dell’azione pubblica è governato, nel suo momento iniziale e più critico, da un’architettura classificatoria che non si vede, non si motiva, non si contesta.
La trasparenza, principio costituzionale e strumento democratico, passa attraverso un processo che non è trasparente.
I confini fra le forme di accesso agli atti preoccupano costantemente la giurisprudenza – e non potrebbe essere altrimenti, giacché quelle forme operano su piani diversi, rispondono a finalità distinte e convergono tuttavia in un unico punto di ingresso: l’istanza del richiedente. Di là dalle definizioni, la differenza tra i tre istituti è tracciata dall’interesse sotteso alle domande, ciò che la rende strutturalmente mobile nelle diverse fattispecie concrete e, per questo, refrattaria a qualsiasi tentativo di automatizzazione classificatoria.
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