Nessun accesso civico generalizzato alla produttività

Approfondimento di Salvio Biancardi

Salvio Biancardi 8 Maggio 2026
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Non ammesso l’accesso civico generalizzato alla produttività dei dipendenti di un’Azienda Sanitaria. Lo ha chiarito il Garante per la Privacy nella pronuncia n. 661/2025.

La questione affrontata

Nel caso specifico era stata presentata ad una Azienda Sanitaria una richiesta di accesso civico – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto copia di documenti relativi al procedimento di attribuzione della produttività/premialità dei dipendenti assegnati a una specifica Unità Operativa e precisamente:
1. Tabella dei punteggi, in forma anonimizzata o mediante codici identificativi, senza indicazione di nomi e cognomi;
2. Tabella di riparto delle risorse economiche erogate, con indicazione degli importi corrisposti sulla base dei punteggi assegnati, escludendo ogni riferimento diretto o indiretto all’identità dei dipendenti;
3. Qualsiasi ulteriore documento utile a verificare l’uniformità e l’equità del procedimento valutativo, purché in forma che non leda la riservatezza altrui”.

Nell’istanza di accesso civico era precisato che l’accesso ai dati in forma anonimizzata era richiesto al fine di verificare l’adeguatezza, la coerenza e l’equità del processo di valutazione della performance individuale e della conseguente attribuzione economica, trattandosi di un procedimento direttamente incidente sull’interesse personale del soggetto istante e giuridicamente rilevante.

L’Amministrazione aveva rifiutato l’accesso per motivi di protezione dei dati personali, richiamando il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

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