L’accesso agli atti si arresta di fronte all’assenza dei documenti presso l’Amministrazione alla quale è pervenuta l’istanza. Lo ha precisato il Consiglio di Stato (Sez. V) con la sentenza 24/06/2026, n. 5045.
Il caso trattato
Nel caso trattato era insorto un contenzioso tra un Comune ed una Impresa di servizi informatici per il pagamento di prestazioni contrattuali delle quali, a detta dell’Impresa, il Comune avrebbe usufruito senza il pagamento del corrispettivo. L’Impresa aveva presentato istanza di accesso per acquisire documentazione che comprovasse l’utilizzo del servizio da parte dell’Amministrazione. Formatosi un silenzio rigetto sulla propria istanza ostensiva, l’impresa aveva presentato ricorso. Il giudice di primo grado, pur ritenendo l’istanza ammissibile, aveva rigettato il ricorso, non esistendo la documentazione richiesta. Nella sentenza del primo giudice si leggeva che parte ricorrente non aveva offerto alcun supporto probatorio alle proprie affermazioni circa una prosecuzione del rapporto contrattuale. Seguiva il ricorso in appello.
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