LEGGI il PARERE del MISE prot. n. 433949 del 26.12.2016
L’attività di acconciatore di cui alla legge 174/2005 non può essere svolta in forma ambulante: questo, per motivi imperativi di interesse generale connessi ai profili della sanità pubblica e della tutela dell’ambiente, nonché della protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi.
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