Lo Stato e le Regioni ritengono, come indicato nell’Intesa dello 16 luglio, che l’Intesa stipulata il 5 luglio 2012, che è stata adottata in attuazione dell’art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59/2010 (direttiva Bolkestein) ed avente ad oggetto l’attività di vendita sulle aree pubbliche, si applichi anche alle attività di somministrazione e di vendita su area pubblica svolte con le medesime modalità dagli artigiani e dagli edicolanti sulla base delle disposizioni vigenti.
Nell’accordo pertanto viene precisato che “Il Governo, le Regioni e gli Enti locali adotteranno gli atti di rispettiva competenza ai fini dell’interpretazione uniforme dell’applicabilità dell’Intesa del 5 luglio 2012, con particolare riferimento alla durata delle concessioni, alla disciplina delle procedure di selezione e alle disposizioni transitorie, anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche, che presentino caratteristiche, modalità di esercizio e termini di svolgimento rientranti fra quelle considerate per le attività di vendita oggetto della medesima Intesa, con esclusione delle attività svolte sulle aree del demanio marittimo, che restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti”.
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