D’altra parte la contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, sussiste anche in caso di inosservanza della disposizione di cui all’art. 80 TULPS, che richiede la preventiva verifica ad opera di un’apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell’edificio.
Il precetto di cui all’art. 681 cod. pen. non è rivolto esclusivamente a chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma a «chiunque» apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica. Conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo.
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