Come Agire: spettacolo/intrattenimento fino ad un massimo di 200 partecipanti senza autorizzazione

Organizzava un evento fino ad un massimo di 200 partecipanti senza la prescritta autorizzazione

5 Agosto 2026
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Organizzava un evento fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgeva entro le ore 24 del giorno di inizio, senza la prescritta autorizzazione/autorizzazione più comunicazione/autorizzazione più SCIA

NORMA VIOLATA


Art. 68 (ovvero 69), comma 1, del r.d. n. 773/1931 T.U.L.P.S. e art. 666, commi 1, 3 e 4, del c.p.

SANZIONI


Sanzione pecuniaria: da € 258 a € 1.549 pagamento in misura ridotta non ammesso
Sanzioni accessorie: cessazione dell’attività svolta in difetto di SCIA. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

ATTI DA REDIGERE


• Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/1981)
• Verbale di accertata violazione
• Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale ove è stata commessa la violazione,
• Ordinanza di cessazione dell’attività

AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE

Sindaco

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI


Stato tramite concessionario del servizio riscossione dei tributi (1)
———
Il d.lgs. n. 507/1999 non ha disposto nulla in merito ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
applicate per i reati depenalizzati. Dal punto di vista strettamente giuridico, in assenza di una diversa disposizione legislativa, per il disposto dell’art. 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i proventi dovrebbero essere introitati dallo Stato. Vero è che questa interpretazione contrasta con la tendenza legislativa generale che abbina il trasferimento delle competenze con il trasferimento delle risorse, come avvenuto ad esempio con il decreto legislativo n. 112/1998.

NOTE

note:
a) Il comma 1 degli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. è stato modificato dall’art. 7, comma 8-bis, lett. a), d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che ha introdotto per questo tipo di spettacoli la SCIA. Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A, sezione 5, voci nn. 78 e 80, prevede per l’avvio dell’attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone, ovvero in locali aperti al pubblico in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività, il regime amministrativo:
• dell’autorizzazione, senza utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
• dell’autorizzazione più la comunicazione di impatto acustico, con utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali senza superare le soglie della zonizzazione comunale;
• dell’autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione, in quanto oltre all’istanza per lo spettacolo va richiesto il nulla osta di impatto acustico con documentazione presentata da tecnico competente in acustica.
In caso di locali sia privati che pubblici con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico, si applica il regime amministrativo dell’autorizzazione per l’attività di spettacolo più la SCIA per prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
Si evidenzia che questa parte della tabella sembra in contrasto non solo con gli artt. 68 e 69, che ipotizzano l’avvio dell’attività con SCIA per un evento fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolge entro le ore 24 del giorno di inizio, ma anche con la modifica dell’art. 141, secondo comma, del reg. d’es. del T.U.L.P.S. Questo comma, infatti, modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 222/2016, stabilisce che per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, oltre alle verifiche e gli accertamenti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, anche il parere è sostituito da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri, o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno. Con questa modifica, quindi, non è più necessario l’intervento della commissione di vigilanza (CVLPS). Nella citata voce n. 79 della Tabella A, invece, è precisato che all’istanza che il SUAP deve trasmettere alla Commissione di Vigilanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2, del reg. d’es. del T.U.L.P.S. Come ha precisato il Ministero dell’interno nella nota n. 557/PAS/U/004683 del 23 marzo 2017, detto invio ha soltanto il fine di eventuali verifiche che la commissione intenda effettuare ai sensi della lett. e) dell’art. 141 c. 1 del Regolamento del T.U.L.P.S., cioè per poter svolgere eventuali successivi controlli sul rispetto delle “norme e delle cautele imposte” e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza adottati.

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