Il caso
Un Comune deve definire il regime amministrativo applicabile agli spettacoli e ai trattenimenti pubblici temporanei organizzati su un’area pubblica.
Il dubbio riguarda, in particolare, il coordinamento tra:
• la SCIA prevista dall’articolo 68, secondo comma, TULPS per eventi con non più di 200 partecipanti e conclusione entro le ore 24 del giorno di inizio;
• la procedura speciale per gli spettacoli dal vivo con un massimo di 2.000 partecipanti, oggi disciplinata dall’articolo 7 del decreto-legge n. 201 del 2024;
• il procedimento ordinario mediante licenza, con le verifiche di agibilità previste dall’articolo 80 TULPS.
L’ufficio chiede inoltre se una festa da ballo, esclusa dalla semplificazione culturale fino a 2.000 persone, possa comunque beneficiare della tradizionale SCIA ex articolo 68 TULPS quando siano presenti non più di 200 partecipanti.
La soluzione operativa
L’articolo 38 bis del DL 76/2020 prevede che la disposizione contenuta nell’articolo sia applicabile fino al 31 Dicembre 2024, quindi attualmente non più applicabile. Al posto di tale disposizione si applicherà oggi l’articolo 7 del DL 201/2024, il quale ricalca nei contenuti la precedente disposizione.
Si avrà quindi la seguente situazione, per gli spettacoli che iniziano e terminano entro le ore 24,00 e con una capienza non superiore a 200 persone, si potrà presentare la SCIA prevista dall’articolo 68 comma 2 del TULPS con allegata la asseverazione del tecnico abilitato relativa alla agibilità del locale o area che sostituisce il parere della commissione di vigilanza.
Nell’ipotesi invece che la capienza sia superiore a 200 persone e fino ad un massimo di 2000 persone, si potrà utilizzare la disposizione contenuta nell’articolo 7 del DL 201/2024, limitatamente alle attività di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, tale attività non potrà essere svolta in aree sottoposte a tutela. La legge ha individuato, quindi, in modo tassativo le tipologie di spettacolo con finalità prettamente culturali che possono essere oggetto di questa semplificazione la cui finalità resta il “favorire l’accesso al settore dell’industria culturale”. Per la citata finalità culturale della semplificazione attuata art. 7 comma 2, la previsione che la procedura semplificata si applichi a spettacoli dal vivo di “danza” non può che riferirsi a quello che viene definito anche “balletto” cioè l’Azione scenica espressa per mezzo della danza e della mimica, e anticamente anche della declamazione o del canto, accompagnata da musica, secondo uno schema preordinato di movimenti e di figurazioni. L’art. 7 comma 2 non può, pertanto, essere applicato a quelle che l’art. 68 TULPS (R.D. 773/1931) definisce “feste da ballo”, cioè “trattenimenti” a cui il pubblico partecipa attivamente, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno con la Circolare n. 52 del 20-11-1982.
L’art.7 comma 2 (così come aveva fatto in precedenza l’art. 38-bis) prevede l’applicazione di un regime semplificato per la «realizzazione di spettacoli dal vivo», senza citare e/o modificare gli articoli 68, 69 e 80 del TULPS né le voci da 77 a 80 della sezione V della tabella «A» allegata al D.lgs 222/2016. Per gli spettacoli dal vivo che sono attività culturali, quindi, l’art.7 comma 2 è norma speciale che, pur senza disapplicare il TULPS, istituisce una nuova procedura legittimante che sostituisce, semplificandole, tutte quelle previste dallo stesso TULPS in materia di spettacoli e luoghi di pubblico spettacolo. Con l’art.7 comma 2 lo svolgimento di spettacoli con finalità culturali destinati ad un massimo di 2.000 persone e che si svolgono tra le ore 8 e le ore 1 del giorno successivo in luoghi non vincolati, resta così soggetto soltanto alla presentazione di una SCIA ad efficacia immediata che sostituisce sia la SCIA o licenza previste dall’art.68 TULPS, che l’autorizzazione ricognitiva attestante l’avvenuta verifica della sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 80 TULPS.
Nelle ipotesi diverse, rispetto a quelle sopra indicate, ovvero capienza superiore alle 200 persone, oppure attività di tipo diverso rispetto a quanto indicato dall’articolo 7, o anche per attività soggetta a SCIA articolo 68 comma 2 che abbia una durata superiore ad un giorno, si dovrà fare ricorso al rilascio formale della licenza di cui all’articolo 68, fermo restando in tutti i casi la possibilità di fare ricorso alla agibilità asseverata dal tecnico abilitato, ai sensi dell’articolo 141 comma 2 del regolamento di applicazione del TULPS, per la capienza dell’area o del locale non superiore a 200 persone.
Riferimenti normativi e amministrativi
Artt. 68, 80, 115 R.D. 773/1931 (TULPS)
Articoli 141 e seguenti del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 7, comma 2, D.L. 201/2024 convertito dalla L. 16/2025
D.Lgs. 222/2016 – Tabella A
Circolare del Ministero dell’Interno n. 52 del 20 novembre 1982.
In sintesi
La disciplina può essere ricostruita secondo tre regole operative.
✔️ Fino a 200 partecipanti e con conclusione entro le ore 24, spettacoli e trattenimenti, comprese le feste da ballo, possono essere avviati mediante SCIA ex articolo 68 TULPS. L’agibilità può essere asseverata dal tecnico ai sensi dell’articolo 141, secondo comma, del regolamento.
✔️ Fino a 2.000 partecipanti, la SCIA speciale prevista dall’articolo 7 del decreto-legge n. 201 del 2024 riguarda soltanto gli spettacoli culturali tassativamente individuati e svolti entro i limiti temporali e territoriali previsti. Non comprende le feste da ballo.
✔️ Negli altri casi occorre la licenza ordinaria ex articolo 68. Se la capienza resta entro 200 persone, la relazione tecnica può comunque sostituire la Commissione sul distinto profilo dell’agibilità; oltre tale soglia trova applicazione il procedimento ordinario di vigilanza.
Manuale di Polizia Amministrativa
Un riferimento operativo aggiornato per affrontare con sicurezza la gestione delle attività di polizia amministrativa e dei procedimenti collegati.Il Manuale di polizia amministrativa offre una trattazione completa, chiara e di taglio professionale delle principali attività disciplinate dal TULPS, con attenzione alle novità normative nazionali e regionali, alla giurisprudenza e alle prassi applicative. L’opera supporta il lavoro quotidiano di uffici comunali, operatori di polizia locale, consulenti e professionisti chiamati a interpretare correttamente procedimenti, autorizzazioni, SCIA, controlli e sanzioni. Punti di forza Quadro completo e aggiornato delle attività di polizia amministrativa, con focus su pubblico spettacolo, trattenimenti, eventi temporanei, manifestazioni, circhi, luna park e parchi di divertimento Approccio pratico-operativo, con linguaggio chiaro e strumenti di consultazione pensati per facilitare l’applicazione delle norme nei casi concreti Ampia analisi della SCIA, della relazione tecnica e delle verifiche di incolumità, con attenzione alla semplificazione procedurale e alle responsabilità degli organizzatori Approfondimenti su safety e security per gli eventi, prevenzione incendi, inquinamento acustico, spettacoli pirotecnici, sale giochi, videogiochi, lotterie e attività disciplinate dal TULPS Schede riassuntive e tabelle sinottiche che aiutano a individuare rapidamente regimi amministrativi, adempimenti e soluzioni operative Accesso alla versione digitale iLibro e ai contenuti online collegati, per una consultazione più rapida e completa della normativa, della prassi e della giurisprudenza richiamate Contenuti principaliIl volume analizza le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai Comuni, la disciplina del pubblico spettacolo e del trattenimento, la verifica di incolumità ai sensi dell’art. 80 TULPS, le manifestazioni temporanee, le attività delle associazioni e dei comitati, gli spettacoli viaggianti, gli eventi pirotecnici, l’inquinamento acustico e la prevenzione incendi.La trattazione comprende inoltre agenzie d’affari, centri di telefonia, commercio di cose usate e antiquariato, money transfer, somministrazione e vendita di alcolici, palestre, piscine, videogiochi, circoli privati, sale scommesse e Bingo, trasporto su strada di persone, noleggio con e senza conducente, aste, illecito amministrativo, attività di polizia giudiziaria, disciplina sanzionatoria, canapa light e uso dei droni. Aggiornamento e contenuti digitaliLa V edizione è aggiornata alla Legge n. 182/2025 e alla Legge n. 199/2025. L’acquisto include l’accesso alla versione digitale iLibro, con consultazione online, ricerca per parole e concetti all’interno del volume e collegamento diretto alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza citate. Sono previsti anche contenuti aggiuntivi online, tra cui moduli in formato editabile ed eventuali aggiornamenti normativi. Acquista il Manuale di polizia amministrativa e porta nella tua attività quotidiana uno strumento aggiornato, autorevole e immediatamente consultabile. Una guida indispensabile per orientarsi in una materia in continua evoluzione, ridurre il rischio di errori procedurali e affrontare con maggiore sicurezza ogni adempimento. Saverio LinguantiÈ libero professionista, consulente giuridico-legale e formatore per enti locali e forze di polizia ed aziende sanitarie, specialista di diritto amministrativo e legislazione sanitaria ed esperto di legislazione del commercio e polizia amministrativa. È stato consulente giuridico dell’Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ed è attualmente docente universitario a c. di legislazione professionale sanitaria e docente della Scuola Ispettori della Guardia di Finanza.Collabora con quotidiani e periodici specializzati ed è autore di numerosi saggi e pubblicazioni.
Saverio Linguanti | Maggioli Editore 2026
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento