Il caso: food truck alle manifestazioni

Quando serve la SCIA per la somministrazione temporanea

28 Luglio 2026
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Il caso


Un’associazione organizza una manifestazione aperta al pubblico e presenta la documentazione prevista per lo svolgimento dell’evento, compresa la richiesta di occupazione del suolo pubblico.
All’interno dell’area concessa l’associazione intende collocare alcuni food truck, i cui titolari sono operatori del commercio su aree pubbliche del settore alimentare, muniti di autorizzazione per l’esercizio in forma itinerante, comunemente indicata come autorizzazione di tipo B.
Si chiede se ogni operatore debba presentare anche una SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, accompagnata dalla notifica sanitaria, oppure se sia sufficiente il solo adempimento sanitario.
Lo stesso dubbio riguarda una seconda ipotesi: l’evento è organizzato direttamente dal Comune, che pubblica un avviso per assegnare agli operatori le aree destinate alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande.

La soluzione operativa


Se l’evento è organizzato dall’ente comunale che ha proceduto ad avviso pubblico per l’assegnazione delle aree adibite a somministrazione di alimenti e bevande i commercianti su area pubblica di prodotti alimentari  che hanno avuto l’assegnazione del posteggio potranno somministrare solo se abilitati anche alla somministrazione come deve risultare dalla autorizzazione posseduta.

Qualora invece si tratti di una manifestazione organizzata da un’associazione che ha ottenuto l’occupazione dell’area ogni singolo commerciante, che l’associazione intende posizionare nell’area avuta in concessione, dovrà, a ns parere, presentare Scia per somministrazione temporanea.

Riferimenti normativi


D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, artt. 27 e seguenti: commercio su aree pubbliche e disciplina dei posteggi.
D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 64: avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante SCIA.
Regolamento (CE) n. 852/2004, art. 6: registrazione e notifica delle imprese alimentari all’autorità competente.
D.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, art. 6: sanzioni relative agli obblighi di registrazione e notifica sanitaria.
D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 70, comma 2: somministrazione temporanea svolta dagli enti del Terzo settore durante eventi e manifestazioni.
Legge regionale in materia di commercio e somministrazione, da verificare in relazione al territorio interessato.

In sintesi


✔️ Evento organizzato dal Comune: il food truck può somministrare solo se il titolo posseduto lo abilita anche a tale attività.
✔️ Evento organizzato da un’associazione: ogni operatore che svolge somministrazione temporanea deve presentare la propria SCIA, oltre alla notifica sanitaria richiesta.
✔️ La notifica sanitaria non sostituisce la SCIA commerciale.
✔️ Occorre sempre verificare l’attività effettivamente svolta, il titolo dell’operatore e la normativa regionale applicabile.

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