Il caso: spettacoli e trattenimenti nelle sagre con oltre 200 partecipanti

SCIA o autorizzazione?

6 Agosto 2026
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Il caso


Nell’ambito di una sagra viene organizzato uno spettacolo o trattenimento temporaneo destinato a concludersi entro le ore 24 del giorno di inizio. L’affluenza prevista è tuttavia superiore a 200 partecipanti.
L’organizzatore ha trasmesso una SCIA tramite il SUAP, ritenendo che l’evento non sia soggetto all’articolo 80 TULPS. L’ufficio comunale chiede se la segnalazione sia sufficiente oppure se debba essere rilasciata una specifica autorizzazione temporanea e, in quest’ultimo caso, quale documentazione tecnica debba essere acquisita.

La soluzione operativa


Come noto, una manifestazione temporanea è uno spettacolo e/o trattenimento che si svolge in un luogo pubblico o aperto/esposto al pubblico in un preciso arco temporale, cioè è un evento caratterizzato da una durata breve e ben definita, quindi non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita. Per queste attività occorre la procedura della licenza di esercizio per gli articoli 68 e 69. Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA. Giova ricordare che nel caso di manifestazioni che hanno richiesto la Convocazione della Commissione di Vigilanza, se ripetute entro due anni dalla convocazione stessa, alle stesse condizioni della precedente, non sussiste la necessità di richiedere nuovamente l’agibilità (in questi casi è sufficiente una certificazione di un tecnico abilitato che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio e i materiali certificati ai fini antincendio sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente montati e verificati). Non essendo noti i precedenti, nel caso prospettato nel quesito si appalesa il rilascio di una specifica autorizzazione,  previo parere della Commissione, fermo restando quanto previsto dalla direttiva “Piantedosi” n. 11001/1/100(10) del 18 luglio 2018 “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva” che richiama l’applicazione dei decreti del Ministero dell’Interno 19/08/1996 e 18/03/1996 e che prevede che l’organizzatore presenti il piano di emergenza. Si precisa, invece, che la procedura semplificata prevista dall’art. 38-bis del D.L. n. 76/2000 e s.m.i. destinata agli spettacoli dal vivo fino a 2000 persone, si riferisce ad attività culturali quali teatro, la musica, la danza, le proiezioni cinematografiche: tutte attività finalizzate a favorire l’accesso al settore dell’industria culturale. Ad ogni buon fine, come richiesto, si allega un fac-simile di autorizzazione che dovrà necessariamente essere adeguato alla realtà locale, cassando i riferimenti diversi dal caso prospettato.

Riferimenti normativi


Artt. 6869 e 80 R.D. 773/1931 (TULPS)
Art. 141 e 141-bis R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento di esecuzione TULPS
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 19.
D.M. 19 agosto 1996, regola tecnica per i locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
D.M. 18 marzo 1996, norme di sicurezza per gli impianti sportivi.
DL 16 luglio 2020, n. 76, articolo 38-bis.
Direttiva del Ministero dell’Interno 18 luglio 2018 (Circolare Piantedosi)

In sintesi


✔️ Oltre 200 partecipanti, la SCIA ordinaria non sostituisce la licenza prevista dagli articoli 68 o 69 TULPS, anche se l’evento termina entro le ore 24.
✔️ Il superamento delle 200 persone non determina automaticamente l’applicazione dell’articolo 80, che dipende dalle caratteristiche del luogo e degli allestimenti.
✔️ Se il luogo è soggetto all’articolo 80 e la capienza supera 200 persone, occorre il parere della Commissione di vigilanza.
✔️ La semplificazione dell’articolo 38-bis del DL n. 76/2020 riguarda specifiche attività di spettacolo dal vivo e non tutte le iniziative organizzate durante una sagra.

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