È illegittimo il diniego di rilascio di un’autorizzazione per l’apertura di un nuovo punto vendita di quotidiani e periodici, motivato sulla circostanza che nella frazione nella quale il soggetto richiedente vorrebbe aprire la rivendita vi sono già due punti vendita esclusivi e che i criteri regionali sulla programmazione, nella fissazione di un rapporto tra numero degli esercizi e popolazione residente, non consentono l’apertura di un esercizio ulteriore rispetto a quelli già operativi. L’amministrazione non ha infatti tenuto conto delle innovazioni contenute nell’art. 3 del d.l. n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani). Tale disposizione (art. 3, lettera d), del decreto sopra richiamato) ha infatti tolto la prescrizione del rispetto del limite riferito a quote di mercato predefinite. Il criterio, applicato nel caso di specie, che vuole il rispetto di una relazione numerica tra esercizi e popolazione residente, che trovava il proprio fondamento nell’art. 6 del d.lgs. n. 170 del 2001, è proprio un limite riferito a quote di mercato predefinite. D’altro canto il sopra richiamato art. 3 del decreto Bersani si applica a tutte le attività commerciali e dunque anche alle attività di rivendita di giornali e di riviste. Il principio di cui sopra posto dal Decreto Bersani è poi stato confermato in ambito europeo dalla direttiva 2006/123/ Ce, relativa ai servizi nel mercato interno, in attuazione del Trattato Ce, ed in particolare dell’art. 3 e dell’art. 49 del Trattato Ce, la quale (in particolare l’art. 15 di tale direttiva) ha vietato alle autorità nazionali e locali l’applicazione di qualsivoglia misura restrittiva delle nuove aperture di esercizi commerciali, fondata su restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori. Gli stessi principi sono stati da ultimo confermati dal decreto-legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, il cui art. 31 stabilisce che, secondo la disciplina dell’Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali od altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali.
Attività commerciali – Liberalizzazioni introdotte dai c.d. decreti Bersani
Leggi anche
Il caso: vendite porta a porta
Quali sedi e magazzini deve indicare il venditore itinerante?
05/12/25
Cannabis sativa: il Consiglio di Stato rimette alla Corte di giustizia UE la compatibilità della normativa italiana
Ordinanza Consiglio di Stato sez. VI 11 novembre 2025, n. 8813
03/12/25
Il caso: vendita di vino e consumo sul posto in esercizio di vicinato
Distinzione tra consumo immediato e somministrazione assistita
26/11/25
TAR Lazio: illegittimo il rigetto dell’istanza per il dehors se il Comune non collabora nell’istruttoria
TAR Lazio Roma sez. II ter 24 novembre 2025, n. 20948
26/11/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento