Circoli: non è luogo privato se il  tesseramento è contestuale all’ingresso

12 Dicembre 2013
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Il Tar Emilia Romagna – Parma sez. I – sentenza 2 dicembre 2013 n. 361, ha ritenuto che: (…) il tesseramento effettuato contestualmente all’ingresso rappresenta in sostanza un escamotage per consentire l’accesso al circolo ad una indistinta generalità di soggetti i quali, per il solo fatto di aver riempito un modulo di iscrizione e pagato una somma in danaro, ottenendo così una sorta di tessera provvisoria, vengono ammessi all’immediata fruizione dei servizi riservati ai soci. Si tratta, evidentemente, di una modalità aperta di acquisizione delle iscrizioni che contraddice il regime derogatorio di cui godono i circoli privati rispetto ai pubblici esercizi, dato che il presupposto legittimante tale regime è dato dalla limitatezza dei soggetti titolati a fruire delle somministrazioni erogate nell’ambito di luoghi non già aperti al pubblico, ma aventi la stessa tutela accordata al privato domicilio (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 luglio 2011, n. 1890).  E se, come nel caso di specie, a tale carattere aperto dell’ente si accompagna l’immediata possibilità di consumo nei locali di cibi e di bevande o di partecipare ad attività di intrattenimento, il centro privato non può più ritenersi luogo di privata riunione, avendo in tal modo perso un essenziale tratto distintivo rispetto al pubblico esercizio.”.