Coesistenza di esercizi di vicinato nello stesso locale

In relazione alla possibilità di svolgere due  attività al dettaglio nello stesso ambito spaziale, si richiama il  parere 7 maggio 2002, n. 504797, del  Ministero dello  sviluppo economico il cui  contenuto resta valido anche alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 26 marzo 2010, n.59, come modificato dal d.lgs.  6 agosto 2012,  n.147.

Nella  citata nota il Ministero ha ritenuto ammissibile la possibilità che due  o più  esercizi di vicinato siano attivati ed operino nell’ambito spaziale di  un  medesimo locale commerciale, peraltro ubicato nella medesima unità immobiliare e caratterizzato dal  medesimo numero civico,  purchè la somma delle superfici dei due esercizi di vicinato non superi i limiti indicati all’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 114, ossia i limiti indicati appunto per  gli esercizi di vicinato.

Ove detto limite sia  superato, il Ministero ne  ha  sostenuto l’inammissibilità in  quanto l’attivazione dei  due  esercizi di  vicinato determinerebbe, nella  sostanza, conseguenze analoghe a  quelle derivanti dall’apertura di una struttura distributiva corrispondente, in  termini di superficie, alla somma degli  esercizi di vicinato attivati.

Le attivazioni concretizzerebbero, infatti, una fattispecie in  grado di determinare il mancato rispetto delle  scelte  di programmazione e delle potestà di verifica delle conseguenze delle aperture, in termini di impatto, affidate dalla disciplina agli enti  territoriali.

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