La risoluzione risponde al quesito se un soggetto che ha prestato servizio in qualità di cuoco, inquadrato al 2° livello del c.c.n.l. FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l’avvio e l’esercizio di attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Qualifica professionale per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
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