Si tratta, anche in questo caso come per le altre previste dal d.lgs. n. 114 di sanzioni amministrative, per le quali valgono integralmente le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, al cui capo I occorre dunque fare rinvio. In via preliminare, va evidenziato che anche per gli operatori sulle aree pubbliche, resta ferma l’applicabilità delle sanzioni generali, non contraddette da altre previste per il loro specifico settore (si pensi, per tutte, a quelle previste per le violazioni in materia di pubblicità dei prezzi).
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