Infatti, la lett. fbis), del comma 1, dell’art. 3 del prefato decreto, stabilisce che le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (dove, previste, quelle regionali), e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza limiti e prescrizioni, quali il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie.
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