Concessioni demaniali marittime – Divieto delle proroghe automatiche

Sintesi della sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI) 1° marzo 2023 n. 2192

13 Marzo 2023
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Il Consiglio di Stato ha bocciato la proroga alla fine del 2024 delineata dal Governo in relazione alle concessioni balneari. La misura, che era stata inserita nel Decreto Milleproroghe (d.l. 198/2022) ora in fase di conversione in legge, affermano i supremi giudici amministrativi nella sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI), 1° marzo 2023, n. 2192, risulta “in contrasto” con la direttiva Bolkestein e quindi “va disapplicata da qualunque organo dello Stato”. Il pronunciamento del Consiglio di Stato fa riferimento nel caso di specie ad una questione relativa al Comune di Manduria e al relativo ricorso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato contro l’amministrazione che aveva prorogato alcune concessioni demaniali marittime.

Si rammenta che già con una doppia sentenza del novembre del 2021 il Consiglio di Stato aveva imposto che le attuali concessioni balneari terminassero in qualsiasi caso il 31 dicembre del 2023, ma il nuovo Governo in carica aveva deciso di prorogarle ugualmente di un altro anno.

L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cd. Bolkestein), spiegano i giudici del Consiglio di Stato, “laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto, e che in futuro dovessero ancora disporre, la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate”.

Inoltre, nella sentenza si legge che “ai fini dell’applicabilità dell’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative deve ritenersi sussistente il requisito della scarsità della risorsa naturale a disposizione di nuovi potenziali operatori economici”.

Infine “il dovere di disapplicare la norma interna in contrasto con quella eurounitaria autoesecutiva, riguarda, per pacifico orientamento giurisprudenziale, tanto i giudici quanto la Pubblica Amministrazione”.

 

IL TESTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO (SEZ. VI), 1° MARZO 2023, n. 2192.

 

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