Delitto di ricettazione

5 Aprile 2016
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Risponde del delitto di ricettazione chi, acquistando un bene contraffatto, contribuisca alla ulteriore distribuzione e diffusione di esso in quanto non lo destina a sé, ma ad altri, essendo irrilevante se l’ulteriore distribuzione avvenga a titolo oneroso o gratuito.
D’alttro canto, la nozione di acquirente finale di merce contraffatta, che consente di escludere la punibilità ex art. 648 cod. pen., va intesa nel senso che può essere considerato tale, solo ed esclusivamente colui che acquisti il bene contraffatto per uso strettamente personale, e, quindi, resti estraneo non solo al processo produttivo ma anche a quello diffusivo del prodotto contraffatto.

Corte di Cassazione, sez. Penale 30/3/2016, n. 12870