DISCIPLINE BIONATURALI – Intervento della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19

19 Novembre 2015
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La Corte Costituzionale con sentenza n. 217/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.

Con la legge regionale n. 19 del 2014, la Regione Umbria aveva dettato una regolamentazione complessiva delle discipline bionaturali prevedendo anche che presso la Giunta regionale è istituito l’elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali.

La Corte Costituzionale ha ribadito che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura […] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali”

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