Il caso: discoteca all’aperto in piscina

Autorizzazioni, sicurezza e limiti normativi

7 Aprile 2026
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Indice

Il caso

Una società in nome collettivo, operante in Emilia-Romagna, gestisce un complesso aziendale composto da albergo, ristorante, sala da ballo e discoteca, tutte regolarmente autorizzate e ubicate nello stesso edificio.
All’interno dell’area esterna è presente una piscina stagionale. La società intende organizzare, nelle aree all’aperto adiacenti alla piscina, eventi di intrattenimento danzante con DJ, accompagnati da somministrazione di alimenti e bevande, configurando di fatto una discoteca all’aperto.
Si pone quindi la necessità di individuare:
• gli adempimenti amministrativi richiesti per l’attività di pubblico spettacolo all’aperto;
• le verifiche in materia di sicurezza, capienza e impatto acustico;
• il corretto inquadramento della somministrazione.

La soluzione operativa


I trattenimenti all’aperto che comprendono anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, necessitano del rispetto delle medesime disposizioni dei locali al chiuso, con l’esclusione del certificato di prevenzione incendi. Verificata la compatibilità urbanistica dell’area oggetto dell’attività di trattenimento, servirà il rilascio della licenza di cui all’articolo 68 del TULPS e verifica dell’agibilità di cui art. 80 tulps relativa al trattenimento che si intende tenere a bordo piscina e la presentazione della SCIA per la somministrazione riservata ai frequentatori del trattenimento.

Ritenendo che l’area dedicata all’attività (somministrazione e trattenimento) sia delimitata rispetto a quella circostante, si dovrà verificare la agibilità sulla base delle disposizioni contenute nella regola tecnica approvata con DM 19/8/1996, quindi valutando la massima capienza e la capacità di deflusso, al fine di calcolare il numero massimo di partecipanti.

Si renderà necessario anche il rispetto delle disposizioni sulle emissione sonore richiedendo ed ottenendo, se del caso, l’autorizzazione in deroga al superamento dei limiti massimi di rumorosità.

Riferimenti normativi


R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), artt. 68 e 80 – Pubblico spettacolo e agibilità dei locali
R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento TULPS) – Commissione di vigilanza
D.M. 19 agosto 1996 – Regola tecnica di prevenzione incendi per locali di pubblico spettacolo
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19 – SCIA
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Inquinamento acustico
Normativa regionale Emilia-Romagna in materia di pubblico spettacolo e acustica

In sintesi


Per l’organizzazione di eventi danzanti all’aperto in area piscina:
• i trattenimenti all’aperto sono soggetti alle stesse regole del pubblico spettacolo al chiuso (art. 68 TULPS);
• è necessario il rilascio della licenza di pubblico spettacolo e la verifica di agibilità ex art. 80 TULPS;
• l’area deve essere urbanisticamente compatibile e, se delimitata, trattata come spazio autonomo di pubblico spettacolo;
• la capienza e la sicurezza devono essere valutate secondo il DM 19 agosto 1996 (vie di esodo, affollamento, deflusso);
• la somministrazione di alimenti e bevande richiede SCIA, se riservata ai partecipanti;
• devono essere rispettati i limiti acustici, con eventuale autorizzazione in deroga;
➡️ In conclusione, la discoteca all’aperto è consentita solo previa autorizzazione ex TULPS, verifica di sicurezza e rispetto della normativa su somministrazione e inquinamento acustico.

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