Il caso: spettacoli all’aperto e parere della polizia amministrativa: quando è davvero necessario?

Limiti alla discrezionalità e centralità dei requisiti oggettivi nelle autorizzazioni per eventi

27 Marzo 2026
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Indice

Il caso

Un Comune, che si avvale di un SUAP provinciale, segnala una prassi consolidata: per il rilascio dell’autorizzazione relativa ad attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con capienza superiore a 200 persone, oppure per eventi di più giorni, viene richiesto il parere favorevole della polizia amministrativa.
Secondo l’ufficio SUAP, tale passaggio sarebbe necessario in quanto le competenze di pubblica sicurezza non si esaurirebbero nella verifica dell’agibilità tecnica (rimessa al tecnico abilitato o alla Commissione di vigilanza), ma richiederebbero una valutazione ulteriore.
Si chiede se tale prassi sia conforme al quadro normativo vigente.

La soluzione operativa

Nell’ipotesi che una determinata attività debba essere soggetta a parere discrezionale, questo deve essere superato attraverso la realizzazione di un regolamento il quale indichi, con chiarezza, quali sono i requisiti che devono essere rispettati; infatti è attraverso la valutazione discrezionale che possono transitare attività illecite.

Nel caso di specie il rilascio di una licenza di polizia per l’attività di trattenimento, non presenta aspetti legati alla discrezionalità, l’attività infatti è esercitabile solo se l’interessato possiede i requisiti tecnici e strutturali necessari: l’unico aspetto discrezionale potrebbe essere rappresentato dal requisito morale previsto dall’articolo 11 comma 2 del TULPS che, attribuisce ai comuni la possibilità e non l’obbligo di vietare l’attività sulla base di eventuali condanne; cosa ampiamente superabile indicando, a prescindere, che le eventuali condanne sono sempre ostative o non lo sono mai, come infatti si trova in quasi tutta la modulistica.

Anche per quanto attiene al suolo pubblico, la sua concessione dovrebbe essere stabilita da un regolamento, o in alternativa consentita da un atto di indirizzo della Giunta.

In sostanza, a ns parere,  pareri discrezionali non dovrebbero essere previsti e se previsti devono essere superati da apposito regolamento.

Riferimenti normativi


Art. 68 TULPS (R.D. 773/1931) – Licenza per pubblici spettacoli e trattenimenti
Art. 80 TULPS – Verifica di agibilità dei locali e luoghi di pubblico spettacolo
Art. 11 TULPS – Requisiti morali per il rilascio delle licenze di polizia
Art. 141 e ss. Reg. TULPS (R.D. 635/1940) – Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
D.M. 19 agosto 1996 – Regola tecnica di prevenzione incendi per locali di pubblico spettacolo
D.Lgs. 222/2016 (Tabella A) – Regimi amministrativi (SCIA/autorizzazione)
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 1, 19) – Principi di semplificazione e SCIA
Art. 97 Cost. – Principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione
Normativa comunale/regolamenti locali – Disciplina concessione suolo pubblico

In sintesi


Per eventi di spettacolo o intrattenimento all’aperto:
• il rilascio del titolo (licenza o SCIA ex art. 68 TULPS) è atto vincolato, subordinato alla verifica di:
→ requisiti soggettivi (art. 11 TULPS)
→ requisiti tecnici e di sicurezza (art. 80 TULPS, DM 19/8/1996)
• la valutazione tecnica di sicurezza è demandata:
→ al tecnico abilitato (fino a 200 persone)
→ alla Commissione di vigilanza (oltre 200 persone o casi complessi)
non è prevista dalla normativa statale una fase ulteriore di “parere discrezionale” della polizia amministrativa ai fini del rilascio del titolo;
• eventuali ulteriori valutazioni:
→ devono essere previste da regolamenti comunali chiari e predeterminati
→ non possono tradursi in poteri discrezionali atipici
• in assenza di base normativa o regolamentare:
→ la richiesta di pareri ulteriori può risultare non conforme ai principi di semplificazione (L. 241/1990)
• resta ferma:
→ la possibilità di controlli successivi
→ il coordinamento per profili di ordine pubblico (Questura), distinto dal procedimento amministrativo

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