Distributori automatici: legittima la chiusura notturna

17 Giugno 2026
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Il TAR Lombardia, Milano, con la sentenza n. 2702 del 29 maggio 2026, ha respinto il ricorso contro l’ordinanza di un Comune che limita l’apertura notturna degli esercizi di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, compresi i distributori automatici. Per i giudici, il provvedimento non è un’ordinanza contingibile e urgente, ma un atto ordinario di regolazione degli orari ai sensi dell’art. 50, comma 7, TUEL, adottato per tutelare quiete pubblica, decoro e sicurezza.

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Il caso: distributori automatici chiusi dalle 22 alle 5


Il TAR Lombardia, sede di Milano, con la sentenza 29 maggio 2026, n. 2702, interviene sul tema dei poteri comunali in materia di orari degli esercizi di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, compresi i distributori automatici.

La vicenda prende le mosse dall’ordinanza n. 7 del 6 maggio 2024, con la quale il Sindaco ha disciplinato gli orari di apertura e chiusura di alcuni esercizi. Per le attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici, il provvedimento consente l’apertura tra le 22.00 e le 5.00 solo a condizione che sia garantito un servizio di sicurezza, stabile e continuativo, anche nelle aree di pertinenza dell’attività.

La finalità indicata nell’ordinanza era quella di garantire ordine, decoro, divieto di bivacco, quiete e sicurezza pubblica. In caso di inosservanza era previsto un regime sanzionatorio amministrativo.

La società ricorrente, titolare di un punto vendita tramite distributori automatici nel territorio comunale, ha impugnato il provvedimento sostenendo che si trattasse di un’ordinanza contingibile e urgente, adottata però senza i presupposti richiesti dall’art. 50, commi 5 e 7-bis, del TUEL. In particolare, ha denunciato la mancanza di urgenza, di pericolo concreto, di adeguata istruttoria e di una motivazione specifica.

Ordinanza ordinaria, non contingibile e urgente


Il primo nodo affrontato dal TAR riguarda la qualificazione giuridica dell’ordinanza. Secondo la ricorrente, il provvedimento avrebbe natura contingibile e urgente. Secondo il Comune, invece, si tratterebbe di un atto generale adottato ai sensi dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, cioè nell’esercizio del potere sindacale di coordinamento e riorganizzazione degli orari.

Il TAR accoglie la lettura del Comune. L’ordinanza non viene qualificata come provvedimento extra ordinem, ma come ordinanza a carattere regolatorio e ordinario, destinata a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi.

La distinzione è decisiva. Se il provvedimento fosse stato contingibile e urgente, avrebbe dovuto poggiare su presupposti stringenti: situazione eccezionale, pericolo attuale, urgenza dell’intervento e impossibilità di utilizzare strumenti ordinari. Ma, secondo il giudice amministrativo, tali parametri non governano il caso esaminato, perché il Sindaco ha agito nell’ambito del potere ordinario previsto dall’art. 50, comma 7, TUEL.

Il riferimento, nelle premesse dell’ordinanza, a episodi recenti che avevano turbato la quiete pubblica non trasforma l’atto in ordinanza contingibile e urgente. Per il TAR, quel richiamo serve a giustificare un assetto più rigoroso della disciplina degli orari, ma non muta la natura ordinaria del provvedimento.

Liberalizzazione degli orari e limiti comunali


La sentenza affronta poi il rapporto tra il potere del Sindaco e il principio di liberalizzazione degli orari delle attività economiche.

Il TAR ricorda che l’art. 31 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha inciso sulla disciplina degli orari, eliminando per le attività commerciali e di somministrazione limiti quali il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo di chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

La liberalizzazione, tuttavia, non significa assenza totale di poteri regolatori. La sentenza richiama il principio, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui i Comuni possono intervenire sugli orari degli esercizi, ai sensi dell’art. 50, comma 7, TUEL, quando occorre tutelare interessi pubblici specifici.

Il potere comunale non è libero da vincoli. Può essere esercitato solo in presenza di esigenze collegate a interessi pubblici tassativamente individuati, come sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute. A questi profili si collega, nel caso concreto, anche la tutela della quiete pubblica e del decoro urbano.

Il punto centrale della decisione è quindi l’equilibrio tra iniziativa economica e interessi collettivi. La libertà di esercizio dell’attività commerciale resta la regola, ma può essere modulata quando l’attività incide su valori pubblici meritevoli di protezione.

Il ruolo del regolamento comunale


Un elemento rilevante nella decisione è il richiamo al regolamento comunale sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, approvato dal Consiglio comunale.

La società ricorrente aveva sostenuto che l’ordinanza fosse illegittima anche perché non sarebbero stati rispettati o esplicitati gli indirizzi del Consiglio comunale. Il TAR respinge questa censura.

Secondo il giudice, il regolamento comunale contiene già i criteri che il Sindaco deve considerare nel fissare gli orari di apertura e chiusura. In particolare, la disciplina locale prevede la determinazione dei limiti di orario per le attività di somministrazione e richiama la possibilità di deroghe, su richiesta motivata dell’esercente e per particolari esigenze di servizio al cittadino.

Per il TAR, la condizione prevista dall’art. 50, comma 7, TUEL, cioè l’esercizio del potere sindacale sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, risulta quindi soddisfatta.

La sentenza chiarisce anche che l’atto, avendo contenuto generale, non è soggetto all’obbligo di motivazione nei termini ordinariamente previsti per i provvedimenti amministrativi individuali dall’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990. Ciò non significa che il Comune possa agire senza presupposti, ma che la motivazione dell’atto generale si ricava dal quadro regolatorio e dagli interessi pubblici richiamati.

Commissione consultiva regionale non necessaria


Tra le censure proposte vi era anche la mancata costituzione e consultazione della commissione prevista dall’art. 78 della legge regionale Lombardia n. 6/2010.

Anche su questo punto il TAR respinge la tesi della ricorrente. La sentenza richiama l’orientamento secondo cui la commissione consultiva regionale, prevista in materia di programmazione dell’attività dei pubblici esercizi, non è più necessaria alla luce della normativa statale sopravvenuta sulla liberalizzazione delle attività economiche.

Il giudice richiama il venir meno del concetto stesso di programmazione in materia, a seguito delle norme statali di liberalizzazione. Di conseguenza, non sussisteva, al momento dell’adozione dell’ordinanza, l’obbligo di costituire o sentire la commissione consultiva.

Sicurezza privata e deroghe agli orari


L’ordinanza impugnata consentiva l’apertura notturna dei distributori automatici nella fascia 22.00-05.00 solo in presenza di un servizio di sicurezza in forma fissa e continuativa.

La società ricorrente aveva lamentato anche la mancata indicazione delle misure adottabili dagli esercenti per evitare la chiusura notturna. Il TAR osserva che nulla impedisce all’operatore di richiedere chiarimenti al Comune o di presentare, secondo il regolamento comunale, una specifica richiesta motivata di deroga agli orari.
La pronuncia non entra nel merito organizzativo del servizio di sicurezza privata, ma conferma che l’ordinanza può collegare la prosecuzione dell’attività notturna alla presenza di presìdi idonei a garantire decoro, quiete e sicurezza.

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