DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA – Chiosco – Immissioni sonore superiori a 45 decibel

Corte di Cassazione sez. III penale 23/9/2015, n. 38523

E’ onere di colui che esercita l’attività accertarsi del rispetto dei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti con la conseguenza che non è possibile riconoscere alcuna efficacia scusante alla mancata conoscenza della normativa in materia nonché all’assenza di qualsivoglia volontà di recare disturbo.



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