Ditta individuale artigianale. Possibilità di apertura di seconda sede

19 Dicembre 2016
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Il Ministero dello sviluppo economico, con risoluzione n. 282196 del 7 settembre 2016, risponde al quesito sulla ammissibilità per una ditta individuale artigianale, che esercita l’attività in un Comune, di aprire un’altra sede operativa nel territorio di un Comune vicino.

Risoluzione n. 282196 del 7 settembre 2016
Legge 8 agosto 1985, n. 443. Ditta individuale artigianale. Possibilità di apertura di seconda sede

Codesto Comune richiama il caso di una ditta individuale artigianale, con due dipendenti, che  esercita l’attività di kebab in un Comune vicino,  e che vorrebbe aprire un’altra sede operativa nel  territorio di codesto Comune. Nella nota di codesto Comune si evidenzia che l’albo artigiani presso  la Camera di commercio di (…) rifiuta l’inserimento della seconda sede, sostenendo che una ditta individuale non può avere più sedi operative e che a tal fine sia invece necessaria la modifica  della ragione giuridica da ditta individuale a società.  Codesto Comune , richiedendo un parere alla scrivente Direzione,  manifesta al riguardo un  orientamento diverso sostenendo che :

• non vi è alcuna norma che vieti ad una ditta artigiana di avere più sedi operative. L’art. 3  della legge 148/2011 inoltre prevede che: “l’iniziativa e l’attività economica privata sono  libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge ”;

• il diverso trattamento riservato ad una ditta individuale rispetto ad una società determina una  discriminazione fondata sulla ragione sociale dell’impresa che pone delle pesanti limitazioni  alla concorrenza e all’accesso al mercato, contraddicendo i principi del D.Lgs 59/2010.

Con riferimento a quanto sopra, la scrivente, in  ordine alla possibilità per un’impresa  individuale, con collaboratori, di aprire una seconda sede operativa in un Comune diverso rispetto a  quello ove già esercita la sua attività, svolge le seguenti considerazioni.
L’art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 definisce come imprenditore artigiano “colui che  esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone  la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e  svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.
Dalla definizione emerge che per la qualifica artigiana rilevi, ai fini in discorso, il principio  della prevalenza del lavoro dell’imprenditore artigiano rispetto al processo produttivo. Tale processo infatti  è da intendersi come l’insieme unitario delle fasi organizzate, dirette e gestite  dall’imprenditore artigiano in funzione del conseguimento dello scopo produttivo (nel caso di  specie, la preparazione di alimenti). Pertanto, in quanto è la professionalità dell’imprenditore artigiano a  caratterizzare il processo  produttivo e dirigere il lavoro dei collaboratori, e purché sussistano i requisiti di legge per lo  svolgimento dell’attività di preparazione di alimenti  per la sede prescelta,  ad avviso della scrivente,  nulla osta a che le finalità produttive dell’imprenditore artigiano individuale siano conseguite anche  per il tramite di un’altra unità locale dell’impresa, nel rispetto delle procedure all’uopo previste per  le nuove aperture.
In presenza delle due sopra citate condizioni , porre un ostacolo  all’apertura di una unità  locale di un’impresa artigiana individuale che non  sia espressamente codificato dalla legge, potrebbe integrare una illegittima restrizione del principio di libertà di iniziativa economica sancito  dall’art. 41 della Costituzione, e da ultimo ripreso all’art. 3, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n.  138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.