Escape room – L’attività non è soggetta a regime di p.s.

30 Ottobre 2017
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Il Ministero dell’Interno con la nota n. 279361 del 6-7-2017, ha precisato quanto segue.

“Si fa riferimento alla nota sopraindicata, con cui viene chiesto il parere di quest’Ufficio in merito alla classificazione e alla normativa applicabile alle attività ludico-ricreative, di recente e crescente diffusione, denominate “escape room”, nel senso della loro riconducibilità al regime delle sale da gioco ovvero a quello dei locali di pubblico spettacolo. Al riguardo, sulla base di quanto si è potuto apprendere in merito alle modalità del gioco, deve escludersi la sua riconducibilità ad alcuna delle fattispecie disciplinate dalla legislazione di pubblica sicurezza in materia di gioco pubblico.

Infatti, i luoghi in cui l’attività in questione viene praticata sembrano privi del requisito della pubblicità, ossia dell’apertura ad un numero indistinto di spettatori o di giocatori, che costituisce elemento indefettibile ai fini della qualificazione della sala come pubblico esercizio ai sensi dell’art. 86 del TULPS.

D’altra parte, le tipologie di gioco pubblico lecito sono tutte minuziosamente descritte, disciplinate e regolamentate con provvedimenti amministrativi e atti normativi dell’Amministrazione finanziaria (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, ora, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Può aggiungersi, per completezza, che l’art. 1 del D. Lgs. n. 496/1948 prevede la riserva a favore dello Stato, e per esso all’Amministrazione finanziaria, dell’organizzazione ed esercizio “di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro”. Pertanto ci si rimette alle valutazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine all’ipotesi che il gioco in parola, ove abbia tali elementi, rientri nel campo della riserva statale e, quindi, sia soggetto alla relativa autorizzazione.

Quanto alla disciplina dei locali di pubblico spettacolo, si rammenta che, anche in tal caso, requisiti indefettibile per poter ricondurre al relativo regime una qualche attività è che essa abbia finalità di intrattenimento per un pubblico indistinto e, perciò, che si svolga in un locale, in un impianto o in un’area pubblica o aperta all’accesso di un numero più o meno prevedibile e predeterminabile di spettatori. Perciò ove manchino spazi o attrezzature per il pubblico, ma al gioco siano ammessi solo i partecipanti, viene meno la stessa possibilità di inquadramento nella materia.

Pertanto, la disciplina contenuta negli artt. 68, 69 e 80 TULPS e corrispondenti del suo Regolamento di esecuzione sarebbe applicabile solo nell’ipotesi che l’attività ludica in questione fosse proprio diretta all’intrattenimento del pubblico in uno spazio appositamente allestito, in via temporanea o permanente, in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Mancando anche tale elemento, l’attività semplicemente non è soggetta a regime di p.s.

Fermo quanto sopra, si fa riserva di ulteriori precisazioni ove pervengano le valutazioni richieste al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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